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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19001/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un'intimazione di pagamento notificata nel 2015 da parte dell'agente della riscossione, riferita a plurime cartelle esattoriali notificate negli anni 2003-2012. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario di primo grado, ottenendo solo una rideterminazione dell'importo; in appello, la commissione regionale, preso atto dell'annullamento di alcune cartelle, dichiarava la cessazione della materia del contendere per quelle posizioni e annullava l'intimazione di pagamento, rigettando l'appello principale dell'agente della riscossione e accogliendo l'appello incidentale del contribuente. In cassazione l'agente della riscossione deduceva, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e violazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la commissione regionale avesse errato nel ritenere inesistenti le notifiche di due cartelle, non considerando che esse sarebbero state eseguite a mani di persona convivente con il contribuente. Prima ancora dell'esame del motivo, la Corte affrontava la questione della revoca del decreto di estinzione emesso a seguito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo tempestiva l'istanza di fissazione udienza depositata dall'Agenzia e revocando il decreto.

La decisione

La Corte ha revocato il decreto di estinzione perché l'istanza di fissazione dell'udienza era stata depositata tempestivamente entro il termine di legge, sicché la definizione anticipata non si era perfezionata. Esaminato poi il ricorso, ha dichiarato inammissibile l'unico motivo: la censura investiva infatti un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e, in presenza di doppia conforme, non era proponibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, il dedotto travisamento della prova non consentiva in quel caso un riesame del merito. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973

    Richiamato come base normativa dell'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi per cassazione, la mancata proposizione dell'istanza di decisione/fissazione udienza determina l'estinzione del giudizio, dichiarabile con decreto; nel caso concreto la Corte ha però revocato il decreto perché l'istanza era stata tempestivamente depositata.

  • art. 391 c.p.c.

    Indicato come unico rimedio avverso il decreto di estinzione nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., da proporre entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile perché proposta in presenza di doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché la doglianza mirava in realtà a una rivisitazione dell'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato solo come parametro formale della censura di violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche quando la sentenza di appello aggiunga argomenti ulteriori rispetto alla decisione di primo grado.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È il rimedio della revocazione per errore di fatto quando il travisamento riguardi il contenuto oggettivo della prova e ricorrano i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Nel procedimento accelerato per la decisione dei ricorsi in cassazione, la tempestiva proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza impedisce il perfezionamento dell'estinzione del giudizio e impone la revoca del decreto eventualmente emesso per errore di registrazione o disfunzione del sistema.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile anche se la sentenza d'appello aggiunge argomenti ulteriori, purché le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.
  • Il travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito: se la doglianza riguarda un fatto probatorio controverso e già valutato, la censura è inammissibile in cassazione e, ricorrendone i presupposti, il rimedio appropriato può essere la revocazione per errore di fatto.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la modalità di notificazione di un atto e da tale accertamento fa discendere l'inesistenza o invalidità della notifica, la contestazione in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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