Cassazione Penale, Sentenza n. 26103/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la qualificazione come omicidio doloso e il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi. La difesa sosteneva che l'atto fosse frutto di un impulso (dolo d'impeto) e che l'unico colpo inferto, lo stato di ubriachezza, la minaccia subita dalla vittima e la buona personalità dell'imputato escludessero la volontà consapevole di cagionare la morte; inoltre contestava che il motivo dell'omicidio fosse qualificabile come 'futile'.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che, nonostante la rapidità dell'azione e l'eventuale impulso emotivo, il soggetto aveva rappresentato e voluto l'evento morte per la letalità dell'arma e il distretto corporeo colpito; il fatto che fosse stato sferrato un unico colpo non esclude la volontà omicida. Ha inoltre confermato l'aggravante dei futili motivi, ritenendo che la sproporzione tra la causa della lite (insulti etnici, prese in giro) e il gesto mortale costituisca motivo oggettivamente e soggettivamente futile. Il motivo sullo stato di ubriachezza, sulle minacce subite e sulla personalità positiva dell'imputato è stato ritenuto inidoneo a mutare la valutazione del dolo. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata (ricorso infondato).
Norme richiamate
art. 61, n. 1 cod. pen. (circostanza aggravante del motivo futile)
L'aggravante per motivo futile richiede un elemento oggettivo (sproporzione manifesta tra reato e motivo) e un elemento soggettivo (la sproporzione come espressione di un impulso ingiustificato, dunque il motivo come mero pretesto per uno sfogo criminale).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alle conseguenze della decisione (tipicamente condanna alle spese di giudizio in Cassazione); nel testo viene richiamata come effetto formale della pronuncia.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U e Sez. 1, pronunce citate)
La giurisprudenza distingue il dolo d'impeto come carattere cronologico (rapida esecuzione di un proposito improvviso) che non esclude la rappresentazione e volontà dell'evento morte: agire d'impeto non equivale a irrimediabile incapacità di prevedere la conseguenza letale. Inoltre è pacifico che l'inflizione di un unico colpo non sia di per sé decisiva per escludere la volontà omicida se modalità, arma e zona colpita risultano idonee a cagionare la morte.
Massime di principio
- Il comportamento 'd'impeto' non esclude automaticamente il dolo omicida: se l'arma e il punto colpito sono tali da rendere prevedibile la morte, è lecito inferire la consapevolezza e volontà dell'evento mortale.
- Un unico colpo non vale di per sé a escludere la volontà di uccidere; va valutata l'idoneità dell'azione e dell'arma a cagionare la morte e se l'esito letale non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
- Lo stato di ubriachezza non annulla automaticamente l'elemento psicologico del reato: la valutazione della colpevolezza procede con i normali criteri di accertamento dell'elemento soggettivo.
- Le minacce o provocazioni ricevute dalla vittima costituiscono un antefatto valutabile ma non escludono di per sé la consapevolezza e volontà dell'evento morte, salvo che emergano elementi concreti che diminuiscano radicalmente la capacità di intendere o di volere.
- La buona personalità o le qualità positive dell'imputato sono elementi da considerare ma devono essere valutati insieme ad altri indicatori: non prevalgono se la dinamica del fatto indica chiaramente la volontà omicida.
- Per il riconoscimento dell'aggravante del motivo futile è necessario dimostrare sia la sproporzione oggettiva tra motivo e reato sia la valenza soggettiva del motivo come pretesto per uno sfogo criminale.
- Nelle impugnazioni in Cassazione, la contestazione di errori di fatto o la reiterazione di argomentazioni già valutate dai giudici di merito richiede di mostrare contraddizioni logiche o omesse valutazioni rilevanti: mere riformulazioni senza nuovo materiale probatorio sono generalmente ininfluenti.
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