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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38481/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva escluso l'applicazione di sanzioni e interessi per il ritardato versamento dell'IVA relativo al 2009. La società (in liquidazione) aveva pagato solo l'imposta in ottobre senza sanzioni né interessi dopo aver presentato domanda di concordato preventivo; l'Agenzia aveva notificato avvisi d'irregolarità e successivamente una cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi, impugnata dalla società e annullata in primo grado. L'Agenzia ha impugnato la sentenza regionale denunciando violazione e falsa applicazione di norme tributarie e fallimentari (in particolare art. 54-bis DPR 633/1972 e art. 168 legge fallimentare), sostenendo che le sanzioni e gli accessori erano dovuti perché il fatto generatore era anteriore all'apertura della procedura concordataria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che l'apertura della procedura di concordato preventivo non impedisce l'irrogazione delle sanzioni e degli accessori se la violazione è avvenuta anteriormente alla procedura concorsuale; le sanzioni pecuniarie rappresentano un credito concorsuale e la loro riscossione segue le regole dei tributi. La Corte ha inoltre rilevato che la cartella di pagamento costituisce l'atto con cui la pretesa sanzionatoria è comunicata e che è impugnabile; l'art. 17 d.lgs. 472/97 consente l'irrogazione immediata della sanzione (misura del 30%) senza necessità del precedente avviso di invito e ha implicitamente superato la funzione degli avvisi di cui al sesto comma dell'art. 60 DPR 633/72. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese e per ulteriori profili (tra cui gli interessi) ancora sub iudice.

Norme richiamate

  • art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorso come norma rilevante per il trattamento dell'IVA; la Corte konstata che la tardività del versamento dell'IVA anteriore alla procedura concorsuale legittima l'applicazione delle sanzioni e degli accessori previsti dal sistema IVA

  • art. 168 legge fallimentare

    Non opera in modo da impedire la notificazione di cartelle di pagamento o l'irrogazione di sanzioni tributarie quando il presupposto impositivo e la violazione sono anteriori alla procedura; il divieto di iniziativa esecutiva dei creditori non rende inefficace la notifica di un atto non esecutivo come la cartella impugnabile

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Consente l'irrogazione immediata delle sanzioni in misura del 30% dell'importo non versato senza previa contestazione; la Corte rileva che tale disposizione ha implicitamente abrogato la funzione prodromica degli avvisi previsti dal sesto comma dell'art. 60 DPR 633/72

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Stabilisce che per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce; la Corte ne trae la conseguenza che i crediti derivanti da sanzioni sono soggetti alle regole concorsuali

  • art. 8 d.lgs. n. 472/97

    La disposizione sull'intrasmissibilità della sanzione non è invocabile per sospendere l'esigibilità delle sanzioni durante la procedura concorsuale: il contribuente resta soggetto passivo e la sanzione può essere qualificata come credito concorsuale

  • art. 2752 codice civile

    Richiamato per affermare che la postergazione del pagamento delle sanzioni violerebbe la disciplina imperativa sulla collocazione dei crediti e non può diventare un mezzo per eludere l'obbligo tributario

  • art. 2740 codice civile

    Principio della responsabilità patrimoniale del debitore; la Corte richiama che l'apertura della procedura concorsuale non interrompe l'applicazione di tale principio rispetto alle obbligazioni tributarie

  • art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Stabilisce la possibilità di impugnare gli atti tributari; la Corte conferma che la cartella di pagamento è impugnabile ai sensi di tale norma anche per la valutazione del merito della pretesa

  • art. 60 del d.P.R. n. 633/1972

    La funzione degli avvisi d'irregolarità prevista dal sesto comma (attenuare le conseguenze sanzionatorie in sede di adesione all'invito) è stata resa obsoleta dall'art. 17 del d.lgs. n. 472/97 e non costituisce atto prodromico necessario all'iscrizione a ruolo

Massime di principio

  • Se la violazione tributaria è stata realizzata prima dell'apertura della procedura concorsuale, le sanzioni e gli accessori sono dovuti e costituiscono crediti concorsuali: l'apertura del concordato non estingue automaticamente tali obbligazioni
  • La notifica della cartella di pagamento costituisce l'atto con cui la pretesa sanzionatoria viene comunicata al contribuente ed è impugnabile davanti alla giurisdizione tributaria
  • L'art. 17 d.lgs. 472/97 consente l'irrogazione immediata della sanzione in misura predeterminata senza necessità di previo avviso d'irregolarità; pertanto gli avvisi d'irregolarità non sono più condizione necessaria per l'iscrizione a ruolo
  • Il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dall'ordinamento concorsuale non impedisce alla pubblica amministrazione di manifestare e formalizzare la propria pretesa mediante atti (come la cartella) che non equivalgono ad esecuzione forzata
  • In sede concorsuale le sanzioni amministrative tributarie devono essere considerate e trattate come crediti concorsuali secondo la graduazione e le regole di prelazione previste dal diritto fallimentare e civile
  • La regolarizzazione tardiva dell'imposta (pagamento della sola imposta) non cancella automaticamente sanzioni e interessi maturati per il ritardo, se la violazione è anteriore alla procedura concorsuale

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