Cassazione Civile, Sentenza n. 38482/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune aveva concesso alla s.p.a. Gesam il servizio di distribuzione del gas e l'uso della rete di proprietà comunale dietro corresponsione di canoni annuali e aveva emesso fatture con rivalsa IVA. L'Agenzia ha recuperato l'IVA ritenuta indebitamente detratta sostenendo che il Comune non fosse soggetto passivo IVA in quanto svolgeva funzioni di pubblica utilità. Il Comune impugnò gli avvisi di accertamento per gli anni 2000-2002; la CTP di Lucca annullò gli avvisi, la CTR Toscana accolse l'appello dell'Agenzia (escludendo le sanzioni) ritenendo mancante il presupposto oggettivo perché l'attività di erogazione del gas era svolta dalla Gesam.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Comune, richiamando la propria giurisprudenza consolidata secondo cui la concessione comunale del servizio di somministrazione del gas costituisce un'attività economica rilevante ai fini IVA (art. 3 d.P.R. n. 633/72). Di conseguenza l'ente concedente è soggetto passivo IVA sui canoni percepiti e la concessionaria ha diritto alla detrazione dell'IVA. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario del Comune. Sono compensate le spese dei gradi di merito; l'Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e oltre il 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972 (Testo unico IVA), artt. 1, 3, 4
La concessione di un servizio di somministrazione di gas rientra tra le "prestazioni di servizi" e costituisce attività economica ai fini IVA; l'ente concedente è soggetto passivo per i canoni percepiti
Direttiva IVA (art. 13)
Riferimento ai principi comunitari che distinguono operazioni economiche imponibili e l'ambito di applicazione dell'imposta
Sesta direttiva IVA (art. 4)
Conferma il criterio comunitario secondo cui le attività economiche rientrano nel campo d'applicazione dell'imposta salvo che l'ente agisca come autorità pubblica
D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali), art. 113
Elenca tra i servizi pubblici di rilevanza economica la gestione delle reti del gas, ma la Corte ha interpretato che ciò non esclude automaticamente la soggettività passiva IVA dell'ente concedente
Sent. Corte di giustizia UE, C-604/19 (Gmina Wroclaw)
Giurisprudenza comunitaria che conferma che l'esercizio di un servizio di pubblica utilità può rientrare nel campo di applicazione dell'IVA e chiarisce i limiti dell'eccezione relativa all'"autorità pubblica"
Cass. sez. trib., n. 14263/2016 e n. 17795/2018
Precedenti di legittimità che stabiliscono che la concessione comunale del servizio di somministrazione di gas è attività economica soggetta a IVA e che l'esclusione della soggettività IVA opera solo se l'ente agisce quale autorità pubblica esercitando potestà pubbliche
Massime di principio
- La concessione da parte di un ente pubblico di un servizio di pubblico interesse (es. distribuzione gas) costituisce, di norma, un'attività economica rilevante ai fini IVA: l'ente concedente è soggetto passivo per i canoni percepiti
- La qualifica del rapporto come privatistico (contratto con impresa concessionaria) non esclude automaticamente la soggettività passiva IVA dell'ente pubblico
- L'esclusione dalla soggettività passiva (esenzione) opera solo se l'ente pubblico agisce in qualità di "autorità pubblica", esercitando potestà pubbliche e non semplicemente affidando la gestione a terzi; è richiesta una reale condizione di supremazia/autorità
- La concessionaria che adempie l'attività è legittimata a detrarre l'IVA se l'ente concedente è soggetto passivo e applica l'imposta in rivalsa
- In contenziosi similari è importante verificare la natura del rapporto (sinallagmatico, corrispettivi percepiti), la presenza di poteri pubblici esercitati dall'ente e la giurisprudenza di riferimento; la prevalente giurisprudenza di legittimità tende a considerare imponibili le concessioni di servizi pubblici economici
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