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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38596/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la condanna di Equitalia Giustizia per il pagamento di euro 11.842,32 (oltre accessori) a titolo di interessi capitalizzati e non corrisposti relativi a somme depositate su un libretto di risparmio, poste sotto sequestro preventivo in un procedimento penale (2010) e poi parzialmente dissequestrate con provvedimenti che ordinavano la restituzione "con interessi maturati sino ad oggi"; Equitalia avrebbe restituito gli interessi calcolati dalla data del sequestro ma non gli interessi capitalizzati negli anni precedenti (versamenti 1999-2010). La domanda era stata proposta con procedimento sommario ex artt. 702-bis ss. c.p.c.; il Tribunale di Sondrio ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che la questione attinente ai provvedimenti di dissequestro rientrasse nella cognizione del giudice penale e che il rimedio corretto fosse l'impugnazione penale (art. 586 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso per regolamento di competenza davanti alle Sezioni Unite è stato dichiarato inammissibile. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la controversia tra sezioni civile e penale dello stesso tribunale riguarda la ripartizione interna degli affari (articolazioni interne dell'ufficio) e non costituisce una "competenza" nel senso tecnico previsto dagli artt. 42 e 43 c.p.c.; pertanto non è ammissibile il regolamento di competenza civile per dirimere la questione. Le SS.UU. hanno inoltre chiarito che l'art. 28 c.p.p., che consente conflitti di competenza in ambito penale anche per "casi analoghi", non può essere esteso direttamente o per analogia al processo civile per creare un nuovo strumento di regolazione. Hanno indicato i rimedi corretti: impugnazione ordinaria (es. appello contro l'ordinanza assunta ai sensi dell'art. 702-ter, da proporre ai sensi dell'art. 702-quater) e/o l'adozione di provvedimenti interni da parte del presidente del tribunale (art. 168-bis c.p.c. e artt. 273/274 c.p.c.; art. 83-ter disp. att.). Le Sezioni Unite hanno altresì esaminato il "principio dell'apparenza" (affidamento della parte) e ritenuto che nel caso concreto non sussistessero elementi sufficienti a far ritenere che l'ordinanza fosse oggettivamente qualificabile come pronuncia sulla competenza, quindi il regolamento era inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 702-bis e ss. cod. proc. civ.

    Disciplina il procedimento sommario di cognizione utilizzato dalla ricorrente per la domanda meramente civilistica; fornisce il quadro procedurale del giudizio che il Tribunale di Sondrio ha trattato

  • art. 702-ter cod. proc. civ.

    Prevede l'ordinanza per le decisioni nel rito sommario; il Tribunale aveva adottato un'ordinanza di inammissibilità nell'ambito di questo rito

  • art. 702-quater cod. proc. civ.

    Stabilisce il rimedio dell'appello avverso le ordinanze rese nel rito di cui agli artt. 702-bis e ss.; la Corte ha ricordato che l'appello era il rimedio ordinario contro l'ordinanza di inammissibilità

  • art. 42 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina il regolamento necessario di competenza in sede civile; la Corte ha escluso che essa valga per risolvere dispute fra sezioni civile e penale dello stesso tribunale, perché la nozione di "competenza" in senso tecnico non comprende la semplice ripartizione interna tra sezioni

  • art. 43 cod. proc. civ.

    Collegata all'art. 42 sul regolamento di competenza; richiamata nel contesto delle limitazioni all'uso del regolamento per questioni interne all'ufficio

  • art. 45 cod. proc. civ.

    Norma interna al processo civile sul conflitto negativo tra giudici civili; la Corte ha osservato che anch'essa è interna alla giurisdizione civile e non può essere utilizzata per sollevare conflitti con la sezione penale come se fossero questioni di competenza

  • art. 38, comma 3 cod. proc. civ.

    Regola la rilevazione d'ufficio dell'incompetenza (entro la prima udienza); al riguardo la Corte ha valutato la questione della tempestività e della qualificazione dell'ordinanza del giudice a quo

  • art. 50 cod. proc. civ.

    Regola la translatio iudicii (riassunzione delle attività processuali dopo la trasmissione); la Corte ha richiamato l'assenza di fissazione di termine per la riassunzione nel provvedimento impugnato

  • art. 568, comma 1 e art. 586 cod. proc. pen.

    Norme penali indicate dal Tribunale di Sondrio in ordine ai rimedi impugnatori dei provvedimenti penali; la Corte ha detto che il giudice penale ha rimedi specifici per impugnare l'esito del processo penale e che la materia dei provvedimenti di dissequestro è raccordata anche al rito penale

  • art. 28 cod. proc. pen.

    "due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona"

    Nel processo penale questa norma ammette il regolamento/conflitto anche per "casi analoghi" e ha consentito alla giurisprudenza penale di risolvere stasi tra giudici penali e civili; le Sezioni Unite hanno però escluso che tale disciplina possa essere estesa al processo civile per creare un analogo strumento

  • art. 12 disposizioni preliminari (preleggi)

    Principi di interpretazione e limiti dell'analogia; la Corte ha ricordato che non è possibile colmare tramite analogia un vuoto normativo quando la norma penale contiene una clausola eccezionale che manca nel codice civile

  • art. 168-bis cod. proc. civ.

    Attribuisce al presidente del tribunale il potere di designare il giudice davanti al quale le parti devono comparire e, nei tribunali in sezioni, di assegnare la causa a una sezione: indicato dalla Corte come rimedio interno per risolvere la stasi tra sezioni

  • art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ.

    Prevede la trasmissione del fascicolo al presidente del tribunale in caso di inosservanza delle regole di attribuzione fra sezioni; la Corte lo indica quale strumento organizzativo di soluzione

  • art. 7-bis ord. giud.

    Disciplina le tabelle degli uffici giudicanti e la ripartizione in sezioni; la Corte lo utilizza per affermare che la violazione dei criteri di assegnazione è materia di organizzazione interna e non di competenza esterna

  • art. 33, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la capacità del giudice non è intaccata dalle regole di assegnazione alle sezioni; citato per descrivere il carattere organizzativo delle sezioni

Massime di principio

  • La ripartizione tra sezioni (civili o penali) dello stesso tribunale è questione di organizzazione interna e non "competenza" nel senso tecnico del codice di procedura civile: non è quindi proponibile un regolamento di competenza civile (art. 42 c.p.c.) per risolvere conflitti tra sezioni del medesimo ufficio.
  • Il conflitto di competenza disciplinato dall'art. 28 c.p.p. (e i "casi analoghi" in ambito penale) non può essere esteso direttamente o per analogia al processo civile per creare uno strumento equivalente: le regole sono diverse e l'interpretazione estensiva sarebbe oltre il potere giurisdizionale.
  • Quando un giudice civile ritiene che la causa debba essere trattata da altra sezione dello stesso tribunale, la soluzione corretta è la rimessione al presidente del tribunale (art. 168-bis c.p.c. e atti organizzativi) che assegnerà la causa, non il ricorso per regolamento di competenza.
  • Se il giudice civile definisce il giudizio pronunciando l'inammissibilità (o improcedibilità), il rimedio è l'impugnazione ordinaria (es. appello) salvo che, in casi eccezionali, il provvedimento appaia oggettivamente qualificato come decisione sulla competenza (principio dell'apparenza) tale da giustificare un regolamento; tale condizione è però stringente e va valutata con rigore.
  • In controversie nate da atti penali (es. dissequestri e restituzioni), le questioni sul calcolo degli interessi e sulle obbligazioni civili derivanti dalla gestione dei fondi sequestrati possono essere di natura civilistica e quindi soggette al giudice civile, ma la correttezza del rito e la scelta del rimedio processuale devono rispettare le distinzioni normative tra codice di rito civile e penale.

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