Cassazione Civile, Ordinanza n. 05618/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo negativo di due rapporti di conto corrente intestati al de cuius e ceduti dalla banca originaria a due coeredi, i quali avevano poi azionato il credito verso gli altri coeredi nei limiti delle rispettive quote ereditarie. In opposizione al decreto, il Tribunale ha revocato l’ingiunzione per mancata prova del credito, ritenendo insufficienti gli estratti conto prodotti e non accoglibili le richieste istruttorie o di rimessione in termini. La Corte d’appello ha confermato, affermando che gli estratti ex art. 50 TUB valgono come prova scritta solo in sede monitoria e non bastano, nel merito, a dimostrare compiutamente l’esistenza e l’ammontare del credito; ha inoltre escluso che la banca cedente potesse giovarsi della mancata contestazione nei suoi confronti, poiché non erano state proposte domande contro di essa e la titolarità del rapporto era ormai dei cessionari. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 5 TUB per erronea applicazione dell’onere della prova e del principio di non contestazione, sostenendo che la documentazione prodotta era sufficiente e che le clausole contrattuali non erano state specificamente contestate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata contestazione dei fatti e documenti prodotti dalla banca; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere i giudici di merito applicato il criterio del cosiddetto saldo zero e disposto CTU contabile senza specifiche contestazioni; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello trascurato il motivo relativo all’asserito rilievo officioso di nullità contrattuali e alla CTU; 5) conseguenze sulle spese di lite. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in particolare per difetto di legittimazione e di interesse della banca, chiamata in causa solo ad adiuvandum e non destinataria di domande, nonché per acquiescenza della parte adiuvata alla sentenza di merito. La Corte ha accolto tale eccezione: ha ricondotto la posizione della banca a quella di un interventore adesivo dipendente, privo di autonoma legittimazione e interesse ad impugnare quando la parte adiuvata non propone impugnazione o presta acquiescenza; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la banca, nel processo di merito, avesse assunto una posizione sostanzialmente assimilabile a quella dell’interventore adesivo dipendente, essendo stata chiamata solo per sostenere la difesa dei cessionari e non essendo stata destinataria di domande autonome. Poiché la parte adiuvata non aveva impugnato la sentenza d’appello ed aveva prestato acquiescenza, la banca non aveva autonoma legittimazione né interesse a proporre ricorso per cassazione. Conseguentemente, la Corte non ha esaminato le censure sull’onere della prova, sulla non contestazione, sulla CTU e sul saldo zero. La ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata soggetta, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova del credito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione/interesse.
Invocato dalla ricorrente sul principio di non contestazione; non esaminato nel merito per l’inammissibilità dell’impugnazione.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova; non scrutinato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
Invocato per asserito vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e per il rilievo officioso di nullità; non esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Menziato in relazione agli estratti conto/saldaconto prodotti dalla banca, ritenuti inidonei a provare il credito nel merito dalla Corte d’appello; la Cassazione non affronta il punto per l’inammissibilità.
La Corte richiama la disciplina dell’intervento adesivo dipendente per affermare che il terzo chiamato a sostenere una parte ha poteri processuali subordinati e non può impugnare autonomamente se la parte adiuvata non impugna o acquiesce.
Richiamato nel confronto tra orientamenti sull’inscindibilità del rapporto processuale; la Corte aderisce all’orientamento che esclude l’automatica applicazione del litisconsorzio nei successivi gradi di impugnazione per l’interventore adesivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il terzo che intervenga o sia chiamato nel processo con funzione meramente adesiva, per sostenere le ragioni di una parte principale, non acquista una legittimazione autonoma e illimitata all’impugnazione: i suoi poteri restano subordinati a quelli della parte adiuvata.
- Se la parte principale presta acquiescenza alla decisione sfavorevole o non propone impugnazione, l’interventore adesivo dipendente non può proporre un ricorso autonomo, salvo questioni che lo riguardino direttamente e in via autonoma, come le spese poste a suo carico.
- Nel giudizio di impugnazione, il difetto di legittimazione o di interesse ad agire dell’impugnante determina l’inammissibilità del ricorso e impedisce l’esame delle censure di merito.
- Quando la controversia è devoluta solo tra i soggetti titolari del rapporto sostanziale, la posizione del terzo chiamato a mero sostegno difensivo non consente di far valere in proprio contestazioni sul merito del credito se non sia stato destinatario di una domanda autonoma.
- Le questioni attinenti alla prova del credito, alla non contestazione e alla validità/efficacia della documentazione bancaria restano assorbite ove l’impugnazione sia inammissibile per ragioni processuali preliminari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05560/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05564/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05572/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05582/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05585/2026 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →