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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17081/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per occupazione abusiva di alloggio. Con il primo e il secondo motivo ha sostenuto che la condotta doveva ritenersi lecita per effetto della successiva regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio, del diritto all'abitazione ex art. 2 Cost. e della scriminante dello stato di necessità. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva specifica, infra-quinquennale e reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non specifici e meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello, già esaminate e disattese con motivazione congrua dalla Corte territoriale; in particolare, ha richiamato l'abusività dell'occupazione, l'inoperatività della scriminante dello stato di necessità e l'irrilevanza retroattiva della successiva regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché incompatibile con l'art. 69, comma 4, c.p., che preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata nei termini indicati. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di invasione o occupazione di edifici, oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello.

  • art. 639-bis c.p.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione/sentenza per la fattispecie contestata in relazione all'occupazione abusiva dell'alloggio.

  • art. 54 c.p.

    La Corte esclude l'operatività della scriminante dello stato di necessità perché l'occupazione è stata ritenuta abusiva.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dalla difesa come fondamento del diritto all'abitazione, ma non ritenuto idoneo a escludere l'antigiuridicità della condotta nel caso concreto.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso e afferma che censure meramente riproduttive di quelle già svolte in appello sono inammissibili perché apparenti e non specifiche.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    La norma è indicata come ostativa al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva specifica, infra-quinquennale e reiterata contestata all'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riproporre, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte in appello e già disattese con argomentazione congrua.
  • La successiva regolarizzazione amministrativa della posizione occupativa non ha efficacia retroattiva tale da elidere l'illiceità di una precedente occupazione abusiva già perfezionata.
  • Lo stato di necessità non è configurabile quando la condotta, pur giustificata dalla difesa con esigenze abitative, si inserisca in un'occupazione ritenuta abusiva e quindi non scriminata dall'art. 54 c.p.
  • Il giudice può dichiarare inammissibile il motivo che pretenda il bilanciamento prevalente delle attenuanti generiche sulla recidiva in contrasto con un espresso divieto normativo, poiché la censura è manifestamente infondata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la specificità del motivo richiede una critica effettiva alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, non una mera reiterazione delle doglianze già esaminate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazioneCircostanze del reatoDanneggiamento
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

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