Cassazione Civile, Ordinanza n. 17047/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento in cui una parte assistita era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il difensore aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. Il giudice di merito aveva inizialmente ritenuto incompatibili distrazione e patrocinio a spese dello Stato, revocando il beneficio; tale decisione era stata poi cassata perché la richiesta di distrazione del difensore non equivale a rinuncia implicita del cliente al patrocinio, né a causa di revoca non prevista dalla legge. In sede di rinvio il Tribunale ha annullato la revoca, liquidato i compensi spettanti al difensore e però compensato integralmente le spese di tutti i gradi. Le ricorrenti hanno impugnato questa statuizione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 91, 385 e 132 c.p.c. per avere il giudice di rinvio compensato le spese nonostante l’integrale soccombenza del Ministero e il contenuto dell’ordinanza di rinvio; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la compensazione sarebbe stata illegittimamente fondata sulla mera contumacia dell’Amministrazione e non avrebbe applicato il testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. vigente nel 2017; 3) omessa liquidazione delle spese secondo il dictum di rinvio e motivazione apparente nella regolazione delle spese, con contestazione della sussistenza dei presupposti per la compensazione.
La decisione
La Corte accoglie nei limiti della motivazione il primo e il secondo motivo, rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese. Ritiene corretta la motivazione del giudice di rinvio quanto alla liquidazione del compenso e quanto alla ricostruzione del contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite, ma afferma che: per il primo giudizio di opposizione e per il primo giudizio di cassazione, poiché il Ministero era contumace e non aveva anticipato spese, non poteva parlarsi di "compensazione" ma, al più, di irripetibilità delle spese; per il giudizio di rinvio, invece, la mera contumacia e mancata opposizione del Ministero non integravano ragioni idonee a derogare al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. La causa è rinviata al Tribunale di Salerno in diversa composizione perché provveda nuovamente sulle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario non equivale a rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato né legittima automaticamente la revoca del beneficio.
In mancanza di valide ragioni derogatorie, il regolamento delle spese segue il principio di soccombenza; la contumacia del convenuto, da sola, non giustifica la compensazione.
Nel testo ratione temporis applicabile al 2017, la compensazione è consentita solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti; per la parte che non ha sostenuto spese perché contumace, può parlarsi correttamente di irripetibilità, non di compensazione.
La motivazione sulle spese non è apparente se, pur sintetica o per relationem, consente di comprendere la ragione del decisum.
I vizi denunciati riguardano violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia/violazione del dictum di rinvio.
Il giudice di rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità secondo l’esito finale della lite.
Richiamato come norma che disciplina la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ipotesi che non può essere estesa in via interpretativa alla mera richiesta di distrazione.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Censurata per omessa liquidazione delle spese nei limiti del dictum di rinvio.
Richiamato anche alla luce della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, ma nel caso concreto la compensazione non poteva fondarsi sulla sola contumacia della controparte.
Massime di principio
- La richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario non può essere automaticamente equiparata a una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, né comporta di per sé una revoca del beneficio non prevista dalla legge.
- Ai fini della regolazione delle spese, la contumacia del convenuto non costituisce di per sé ragione sufficiente per compensare le spese del processo, poiché la parte vittoriosa ha comunque dovuto agire giudizialmente per ottenere tutela.
- Nel testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione è eccezionale e richiede presupposti tipizzati; fuori da tali ipotesi opera il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
- Quando la parte contumace non ha sostenuto spese, la statuizione corretta non è la compensazione in senso proprio, ma l’irripetibilità delle spese della parte vittoriosa eventualmente sostenute nei gradi interessati.
- La motivazione sulle spese può essere resa anche per relationem e in forma sintetica, purché consenta di individuare in modo riconoscibile la ratio della decisione.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e regolare nuovamente le spese in coerenza con l’esito finale della lite e con i limiti normativi alla compensazione.
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