Cassazione Penale, Sentenza n. 34842/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova del 24/4/2023 che aveva rigettato la richiesta ai sensi dell'art. 324 c.p.p. confermando il decreto di sequestro preventivo del 28/2/2023 relativo al delitto contestato (artt. 110 c.p., 10-quater d.lgs. 10/3/2000 n.74). Unico motivo di ricorso: violazione dell'art. 321 c.p.p. per vizio di motivazione. Il ricorrente censura il presunto travisamento dei fatti da parte del Tribunale: sostiene di non aver mai sottoscritto la prima dichiarazione IVA della "MR. ECOLOGIA s.r.l." (che sarebbe stata predisposta e inviata dal coindagato Di Caterino), che tale dichiarazione del 20/3/2019 sarebbe stata annullata e sostituita il 27/3/2019 entro il termine del 30/4/2019 con la corretta indicazione del legale rappresentante Antonio D'Aiello, e che il credito IVA di circa 2 milioni sarebbe sproporzionato rispetto alla reale attività della società; contesta inoltre l'operazione di cessione delle quote a D'Aiello per soli 10.000 euro come opaca e ingiustificata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il sindacato in cassazione sulle misure reali è limitato alla violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; l'ordinanza impugnata contiene invece una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che Barretta avesse sottoscritto la prima dichiarazione IVA in data 20/3/2019 nonostante non fosse più socio o amministratore, senza che fosse stata dimostrata l'apocrifia o l'estorsione della firma; aveva inoltre rilevato la natura anomala della cessione delle quote il 1/2/2019 per 10.000 euro di una società inattiva e priva di strutture, e da ciò traeva rilievo per l'esistenza almeno del dolo eventuale circa l'utilizzo della società per finalità illecite (compensazione di crediti IVA). Le censure del ricorrente attengono al merito, già esaminato dal Tribunale, e non integrano violazione di legge rilevante in cassazione.
Norme richiamate
Norma richiamata come base procedurale per la richiesta al Tribunale del riesame (impugnazione di provvedimenti cautelari reali).
Contestazione di concorso di persone nel reato (cooperazione nell'illecito).
art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento alla fattispecie relativa all'utilizzo illecito della compensazione di crediti tributari; la Corte ritiene che la firma e l'uso della dichiarazione possano concorrere alla realizzazione della condotta contestata.
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure reali: è consentito solo per violazione di legge, intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Norma sulla motivazione del provvedimento: il ricorrente denunciava vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse presente, congrua e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato alla violazione di legge intesa come totale mancanza o mera apparenza della motivazione (art. 325 c.p.p.); non è il luogo per rinnovare il giudizio di merito.
- Le questioni di fatto (es. chi ha materialmente predisposto o firmato una dichiarazione, la proporzionalità del credito IVA rispetto all'operatività della società, la tempestività di una rettifica) appartengono alla valutazione di merito e non sono rilevanti di per sé ai fini dell'annullamento per carenza di motivazione in cassazione.
- La firma su atti societari o fiscali posta dopo la cessazione della qualità formale (es. dopo aver ceduto quote o cessato cariche) e non spiegata può essere valutata come indizio della consapevolezza o almeno del dolo eventuale circa l'utilizzo illecito della società.
- Operazioni di cessione di società 'vuote' per valori nominali o per somme sproporzionatamente basse rispetto anche al capitale sociale possono costituire elemento indiziario di operazioni opache e utili a sostenere la sussistenza di un intento criminoso in sede cautelare.
- Per resistere efficacemente a misure cautelari reali è importante fornire prova documentale puntuale (es. dimostrazione di apocrifia della firma, documentazione che provi il reale autore dell'invio telematico, spiegazioni economiche e contabili sulla cessione delle quote e sull'attività societaria).
- La presentazione successiva e correttiva di una dichiarazione fiscale, anche se entro termini ordinari, non elimina automaticamente gli elementi indiziari raccolti a carico del soggetto che ha sottoscritto o consentito l'uso della dichiarazione originaria; tale fatto può rilevare solo nel quadro di una valutazione di merito.
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