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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36256/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di conciliazione giudiziale formatosi in un procedimento possessorio. In seguito all'inadempimento dell'obbligo di fare, la parte interessata avviava un'esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c.; su sua istanza il giudice dell'esecuzione emetteva un decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. per il pagamento delle spese della procedura. L'ingiunto proponeva opposizione, che in primo grado veniva accolta solo parzialmente con revoca del decreto e condanna al pagamento di una somma inferiore. In appello l'opposizione veniva respinta. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe qualificato come estranee al giudizio di opposizione le sue doglianze sulle spese, nonostante esse fossero state discusse nei gradi di merito; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella pretesa prevalenza delle clausole del titolo esecutivo sulle previsioni generali dell'art. 614 c.p.c. e, quindi, nella vincolatività della disciplina pattizia delle spese. La parte resistente ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata e ha chiesto anche la condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c., possono essere contestate solo la congruità delle spese liquidate e l'effettiva anticipazione delle stesse, non anche la debenza delle somme relative al compimento delle opere o il quomodo dell'esecuzione, questioni riservate rispettivamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ha inoltre affermato che il giudice dell'opposizione deve rilevare d'ufficio l'estraneità delle censure rispetto al thema decidendum consentito, trattandosi di controllo sull'ammissibilità del rimedio. Il secondo motivo è stato pure respinto perché la questione era stata già esaminata e disattesa dalla sentenza impugnata; comunque, la disciplina pattizia delle spese vale solo nell'ipotesi di attuazione conforme del titolo, mentre nel caso di attivazione della procedura coercitiva ex art. 612 c.p.c. prevale la disciplina codicistica, indisponibile dalle parti. La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    esecuzione forzata per obblighi di fare

    regola la procedura esecutiva per obblighi di fare, nell'ambito della quale sorgono le spese che possono essere liquidate nel decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c.

  • art. 614 c.p.c.

    decreto ingiuntivo per il pagamento della complessiva somma di euro 12.975,92

    nell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione sono deducibili solo contestazioni sulla congruità delle spese e sulla loro effettiva anticipazione; non sono invece ammissibili censure sulla debenza delle somme per il compimento delle opere o sul modo di esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    è il rimedio corretto per contestare la debenza delle somme esecutive e l'effettiva portata del titolo esecutivo.

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    è il rimedio corretto per contestare il quomodo dell'esecuzione e i vizi degli atti esecutivi.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    non vi è violazione quando il giudice si limita a verificare d'ufficio l'ammissibilità delle censure in rapporto al tipo di opposizione esperita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    costituisce il parametro del primo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omessa considerazione di un fatto determinante

    il motivo è stato ritenuto infondato perché la questione era stata comunque esaminata e la censura non colpiva specificamente la ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    sanzione richiesta dal controricorrente

    la Corte esclude i presupposti per la condanna per abuso del processo, non ravvisando tesi giuridiche formulate contro diritto vivente o previsioni normative inequivoche.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la soccombenza del ricorrente comporta l'obbligo potenziale di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ex art. 614 c.p.c. il debitore può contestare solo la congruità delle spese liquidate e l'effettiva anticipazione delle stesse, non anche l'an o il quomodo dell'esecuzione o la portata del titolo esecutivo.
  • Le questioni che attengono alla debenza delle somme per il compimento delle opere o ai vizi del modo di esecuzione devono essere fatte valere con i rimedi tipici dell'esecuzione forzata, e cioè con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Il giudice dell'opposizione ex art. 614 c.p.c., anche in appello, deve verificare d'ufficio l'ammissibilità delle censure rispetto all'oggetto legale del rimedio, poiché si tratta di controllo processuale pregiudiziale al merito.
  • La disciplina pattizia sulle spese contenuta nel titolo esecutivo opera soltanto nell'ipotesi di spontanea o conforme attuazione del titolo; se è necessaria l'attivazione della procedura coercitiva ex art. 612 c.p.c., prevale la disciplina codicistica, che è indisponibile dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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