Cassazione Penale, Sentenza n. 19712/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il trattenimento di un telegramma indirizzato alla moglie. L'unico motivo di ricorso contestava l'inosservanza/erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 230/2000, denunciando che il Tribunale non aveva valutato la documentazione difensiva che dimostrerebbe l'abituale uso di evidenziatori colorati da parte del detenuto senza intento di inviare messaggi in codice e che l'ordinanza si sarebbe limitata a un richiamo formale del provvedimento del Magistrato di sorveglianza
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 18-ter Ord. pen. e dei principi giurisprudenziali: le limitazioni alla corrispondenza possono essere disposte per esigenze di indagine o di prevenzione e devono essere motivate su elementi concreti che rendano dubbio il contenuto apparente della missiva. Il Tribunale di Sorveglianza ha motivato, in termini non illogici, che l'ampio utilizzo di evidenziatori colorati su frasi/parole specifiche poteva costituire mezzo per veicolare messaggi criptici alla consorteria criminale, e ha preso in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa e una lettera in entrata con analoghi segni grafici. Per questi motivi la decisione è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 41-bis
Il regime differenziato 41-bis giustifica misure più restrittive e controlli volti a prevenire la trasmissione di messaggi a reti criminali; la qualità di detenuto sottoposto a 41-bis rende legittimo un maggior scrutinio della corrispondenza se emergono elementi concreti di sospetto
Ordinamento penitenziario, art. 18-ter
Stabilisce i limiti e le modalità di controllo e trattenimento della corrispondenza per esigenze investigative o di prevenzione, nonché per sicurezza e ordine dell'istituto; richiede provvedimenti motivati dell'autorità giudiziaria e bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 38
Norma richiamata dal ricorrente: il Tribunale ha ritenuto che la disposizione sia stata correttamente applicata; il controllo può riguardare elementi grafici che alterino l'apparente significato della missiva e il trattenimento deve fondarsi su elementi concreti
Costituzione, art. 15
Limiti alla libertà personale e alle comunicazioni sono soggetti a riserva di legge rafforzata; le restrizioni richiedono adeguata motivazione e controllo giurisdizionale
Modifica l'art. 18-ter nell'ambito delle limitazioni relative alla corrispondenza; conferma l'impianto normativo che richiede motivazione e tutela giurisdizionale
Massime di principio
- Per detenuti sottoposti a regime speciale (es. art. 41-bis) l'uso di segni grafici e di evidenziatori può legittimamente far sorgere un 'ragionevole sospetto' di comunicazione cifrata e giustificare il trattenimento della corrispondenza, purché il provvedimento sia motivato su elementi concreti
- La motivazione del provvedimento può essere sintetica ma deve esporre in modo comprensibile i fatti e i ragionamenti che giustificano il sospetto; affermazioni generiche o prive di agganci concreti possono rendere il provvedimento illegittimo
- Non è sufficiente basare il trattenimento sulla sola pericolosità o sul passato del mittente: è necessario un collegamento tra gli elementi grafici/testuali della singola missiva e il rischio di trasmissione di messaggi occultati
- La difesa dovrebbe produrre elementi oggettivi a sostegno della tesi dell'uso abituale di evidenziatori (esempi di corrispondenza, testimonianze, elementi documentali) per contrastare la presunzione di comunicazione cifrata; mere affermazioni senza riscontri specifici hanno scarso peso
- Il controllo della corrispondenza è limitato all'accertamento di elementi che possano alterare l'apparente significato del testo; altre indagini sulle intenzioni richiedono adeguata motivazione e non possono essere speculative
- In caso di decisione negativa, la parte che impugna deve proporre censure precise sulla motivazione, evidenziando omissioni di fatto o illogicità, per avere chance di successo in sede di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19624/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19625/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19627/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19628/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19629/2024 del 17/05/2024
- Sentenza penale · 17 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19630/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →