Cassazione Civile, Ordinanza n. 31622/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatrice)
La controversia
La società committente aveva stipulato un contratto di subappalto con altra società, poi succeduta nell’attività dalla resistente. A seguito del mancato pagamento del corrispettivo, la subappaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo; l’opposizione era stata rigettata dal Tribunale e l’appello dalla Corte d’appello di Roma, che aveva ritenuto non provati i dedotti vizi e difformità delle opere. La committente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre omesso esame di fatto decisivo, per asserita errata valutazione delle prove rispetto a perizia di parte e testimonianze; (2) violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c., per non avere la Corte considerato il preteso riconoscimento dei vizi da parte della subappaltatrice; (3) censura sulla statuizione delle spese. In memoria ha anche sostenuto che fosse possibile sanare la mancanza del deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata mediante il nuovo art. 372 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la ricorrente non ha depositato, insieme al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, pur avendo indicato che la sentenza era stata notificata il 16/02/2024. Poiché la resistente era rimasta intimata, non era possibile colmare la lacuna tramite il suo fascicolo. La Corte ha escluso che l’art. 372 c.p.c., come riformato, consenta di sanare una causa di improcedibilità, ritenendo inoltre verificato che il ricorso era comunque tardivo rispetto al termine breve e, in ogni caso, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Non essendovi attività difensiva della controparte, non è stata pronunciata condanna alle spese, ma è stata applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nel contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato come norma asseritamente violata per la dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato in relazione alla dedotta erronea distribuzione dell’onere della prova sui vizi e difformità delle opere.
Invocato per la garanzia per vizi dell’opera nell’ambito del subappalto.
Invocato per le conseguenze dei vizi dell’opera e i rimedi del committente.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione comporta improcedibilità del ricorso.
"deposito dei documenti relativi all’ammissibilità […] indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio ..."
La nuova disciplina consente il deposito tardivo di documenti relativi all’ammissibilità, ma non estende tale facoltà alla sanatoria di una causa di improcedibilità.
art. 6 CEDU
La Corte esclude un contrasto con il diritto di accesso alla giustizia, valorizzando la specificità del giudizio di cassazione e l’assistenza obbligatoria di un avvocato cassazionista.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in coerenza con la decisione conforme alla proposta.
Richiamato in relazione al procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
Richiamato per affermare la compatibilità della partecipazione del consigliere che ha formulato la proposta al collegio decidente.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere autore della proposta di definizione.
Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere autore della proposta di definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore da versare, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando la notifica sia avvenuta, determina improcedibilità se impedisce di verificare il rispetto del termine breve di impugnazione.
- L’onere di deposito della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione non può essere eluso mediante il fascicolo della controparte quando questa non abbia svolto difese e il documento non sia altrimenti acquisibile.
- L’art. 372 c.p.c., anche dopo la riforma, consente il deposito tardivo di documenti inerenti all’ammissibilità del ricorso, ma non sana una causa di improcedibilità già verificatasi per inosservanza dell’art. 369 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione la verifica della tempestività del ricorso rispetto al termine breve richiede la prova della data e delle modalità di notificazione della sentenza impugnata; in difetto, se risulta comunque decorso il termine lungo, il ricorso è improcedibile.
- La doglianza sulla valutazione delle prove di merito non può superare il rilievo preliminare di improcedibilità del ricorso, che assorbe l’esame dei motivi di merito.
- La disciplina acceleratoria dei ricorsi in cassazione consente la partecipazione al collegio del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione, poiché tale proposta non ha natura decisoria definitiva.
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