Cassazione Penale, Ordinanza n. 20790/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in concorso e aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p., nonché per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che vi fossero i presupposti per una definizione più favorevole del processo o per il venir meno della punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato la intempestività della richiesta ex art. 162-ter c.p. e aveva fondato il diniego dell'art. 131-bis c.p. su argomentazioni logiche e non illogiche, in particolare sulla reiterazione nel tempo della condotta illecita e sulla commissione di ulteriori fatti illeciti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione all'imputazione confermata in appello.
Norma incriminatrice del furto, reato oggetto della condanna confermata.
Aggravante del furto richiamata nell'imputazione.
Richiamato come aggravante della recidiva contestata.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del reato per condotte riparatorie; la Corte ha ritenuto la richiesta intempestiva.
Invocato dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato il diniego già espresso dal giudice di merito sulla base della reiterazione della condotta e di ulteriori fatti illeciti.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. deve essere proposta tempestivamente; se è tardiva, il giudice può legittimamente respingerla senza ulteriori approfondimenti.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è coerente quando la motivazione valorizza elementi sintomatici di non occasionalità della condotta, come la reiterazione nel tempo e la commissione di ulteriori fatti illeciti.
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si risolve in una censura meramente oppositiva rispetto a una motivazione di merito logica e non contraddittoria sulla non punibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione non emergenti dal testo.
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