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Parere

Parere n. 325/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Debora De Piccoli contro l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per l’annullamento: a) del provvedimento di rigetto dell’istanza di reintegro in autotutela del 28 luglio 2023 n. 0226744; b) dell’atto di chiusura della carriera universitaria in Medicina e chirurgia a far data dal 4 novembre 2022, comunicato con e-mail dell’Ateneo in data 11 gennaio 2023; c) del decreto rettorale n. 055734/19 del 15 luglio 2019, con specifico riferimento all’articolo 22, rubricato “Decadenza”; d) del decreto rettorale n. 0245493/23 del 29 settembre 2023 con specifico riferimento all’articolo 36, rubricato “Decadenza”; e) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o richiamato ancorché non esplicitamente menzionato o allegato al ricorso.

Giustizia amministrativa202400149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della declaratoria di decadenza dagli studi universitari, della chiusura della carriera e del rigetto dell’istanza di reintegro in autotutela

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, immatricolata al corso di laurea in Medicina e chirurgia nell’anno accademico 1999/2000 e autrice di 26 esami su 30, ha contestato la chiusura della carriera universitaria per decadenza, intervenuta dopo otto anni accademici consecutivi senza sostenere esami. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del regio decreto n. 1592/1933 e delle disposizioni regolamentari dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nonché dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e degli artt. 2, 3, 33, comma 6, 34 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la ricorrente, ai fini dell’interruzione del periodo di otto anni non avrebbe dovuto rilevare soltanto il sostenimento di esami, ma anche la frequenza delle lezioni, dei laboratori e la partecipazione alla vita universitaria. Ha inoltre lamentato l’assenza di un preventivo avvertimento dell’Ateneo e ha chiesto, in via incidentale, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 149 del regio decreto n. 1592/1933. Il Ministero dell’università e della ricerca ha concluso per il rigetto, rilevando il carattere vincolato e doveroso della declaratoria di decadenza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. Ha preliminarmente escluso la necessità di esaminare il rilievo relativo alla mancata notifica del ricorso a controinteressati, poiché nella fattispecie non erano configurabili soggetti titolari di una posizione vantaggiosa direttamente derivante dagli atti impugnati. Nel merito, ha affermato che l’art. 149 del regio decreto n. 1592/1933 prevede in modo inequivoco la decadenza quando lo studente non sostenga esami per otto anni accademici consecutivi. La decadenza opera automaticamente per effetto del decorso del tempo e l’attività dell’Ateneo è vincolata e meramente ricognitiva. Ai fini del computo rilevano gli anni accademici, non quelli solari, e per evitare la decadenza l’esame deve essere sostenuto entro l’ottavo anno accademico successivo a quello dell’esame precedente. La frequenza delle lezioni, la partecipazione alla didattica e il pagamento delle tasse non interrompono il periodo decadenziale. È stato inoltre ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché, trattandosi di attività vincolata, il contenuto degli atti non avrebbe potuto essere diverso. Il Consiglio ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento, non risultando condotte dell’Ateneo idonee a fondarlo; il pagamento delle tasse, imposto anche allo studente fuori corso, non esclude la decadenza. Ha altresì rilevato che la ricorrente ha avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni, mentre la decadenza costituisce effetto estintivo prodotto ex lege da un fatto giuridico e non necessita di una preventiva contestazione. Infine, ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, poiché la disciplina persegue l’esigenza di garantire la perdurante validità delle conoscenze acquisite e una ragionevole continuità nel percorso formativo, senza comprimere irragionevolmente il diritto allo studio.

Osservazioni

Mancata notifica ai controinteressati

Il rilievo è stato ritenuto superabile perché, non trattandosi di una procedura selettiva chiusa, non erano configurabili soggetti che avessero conseguito una posizione vantaggiosa direttamente per effetto degli atti impugnati.

Art. 149 del regio decreto n. 1592/1933 e decadenza dagli studi

La disposizione stabilisce che lo studente che non sostenga esami per otto anni accademici consecutivi decade dalla precedente carriera e deve rinnovare l’iscrizione e ripetere le prove già superate. La declaratoria dell’Ateneo ha natura vincolata e ricognitiva di un effetto prodotto ex lege.

Rilevanza della frequenza e del pagamento delle tasse

La frequenza delle lezioni, dei laboratori o della didattica e il pagamento delle tasse universitarie non interrompono il termine di otto anni, poiché la legge individua nel sostenimento degli esami l’elemento rilevante per evitare la decadenza.

Preventivo avvertimento e partecipazione procedimentale

Non era necessario un preventivo avvertimento specifico, poiché la decadenza deriva automaticamente dal decorso del periodo previsto dalla legge. In ogni caso, la ricorrente ha avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni nel procedimento.

Legittimo affidamento

Non è stato ravvisato un affidamento tutelabile sulla prosecuzione degli studi, in assenza di atti o comportamenti dell’Ateneo idonei a fondarlo. Il pagamento delle tasse non è sufficiente, essendo dovuto anche dallo studente fuori corso.

Questioni di legittimità costituzionale

Le questioni riferite agli artt. 2, 3, 33, comma 6, 34 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’art. 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono state ritenute manifestamente infondate. La disciplina persegue finalità didattiche e culturali, imponendo una ragionevole continuità nel percorso universitario e verificando nel tempo la validità delle conoscenze mediante gli esami.

Norme richiamate

  • art. 149, comma 1, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

    Coloro i quali abbiano compiuto l’intero corso di studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all’università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.

    La disposizione impone allo studente che abbia interrotto gli studi o concluso il corso senza conseguire il titolo di chiedere annualmente la ricognizione della qualità di studente e di pagare la relativa tassa.

  • art. 149, comma 2, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

    Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.

    La mancata sostenimento di esami per otto anni accademici consecutivi determina automaticamente la decadenza dalla pregressa carriera universitaria; il pagamento delle tasse non impedisce tale effetto.

  • art. 22 del Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

    La disposizione regolamentare prevede, per quanto rilevante, la decadenza dagli studi in caso di mancato sostenimento di esami per otto anni consecutivi.

  • art. 36 del Regolamento Studenti vigente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

    È indicato come disposizione vigente corrispondente all’art. 22 del precedente regolamento in materia di decadenza dagli studi.

  • art. 21-octies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La natura vincolata della declaratoria di decadenza esclude comunque l’annullabilità per eventuali violazioni procedimentali o formali, quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

    La censura fondata sui doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione è stata respinta, non risultando condotte dell’Ateneo idonee a generare un affidamento tutelabile.

  • artt. 2, 3, 33, comma 6, 34 e 117, comma 1, Costituzione

    Le disposizioni costituzionali invocate non ostano alla disciplina della decadenza, che persegue finalità didattiche e culturali e non nega in modo irragionevole il diritto allo studio.

  • art. 14, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il diritto all’istruzione non impedisce l’introduzione di regole volte ad assicurare continuità, serietà e attualità della preparazione universitaria.

  • art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Riferimento procedurale al parere del Consiglio di Stato nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • La decadenza dagli studi universitari prevista dall’art. 149 del regio decreto n. 1592/1933 si produce automaticamente quando lo studente non sostiene esami per otto anni accademici consecutivi; l’atto dell’università ha natura meramente dichiarativa e vincolata.
  • Ai fini del computo del periodo di decadenza rilevano gli anni accademici e non gli anni solari; per impedire la maturazione della decadenza l’esame deve essere sostenuto entro l’ottavo anno accademico successivo a quello dell’ultimo esame rilevante.
  • La frequenza delle lezioni, la partecipazione alla didattica o alla vita universitaria e il pagamento delle tasse non sostituiscono il sostenimento degli esami e non interrompono il periodo di otto anni previsto per la decadenza.
  • La natura vincolata della declaratoria di decadenza rende applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, sicché eventuali violazioni procedimentali o formali non determinano l’annullabilità quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il pagamento delle tasse universitarie non genera, di per sé, un legittimo affidamento sulla prosecuzione della carriera, poiché tale pagamento è compatibile con la condizione di studente fuori corso e non esclude la decadenza per mancato sostenimento degli esami.
  • La disciplina della decadenza dagli studi è compatibile con il diritto allo studio quando è finalizzata a garantire la perdurante validità delle conoscenze e una ragionevole continuità della formazione, verificata attraverso il sostenimento degli esami.

Decadenza dagli studi universitari per mancato sostenimento di esami

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una studentessa contro l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in relazione alla chiusura della carriera nel corso di laurea in Medicina e chirurgia e al rigetto dell’istanza di reintegro in autotutela.

Premesse e richiesta

La ricorrente si era immatricolata nell’anno accademico 1999/2000 e aveva superato 26 dei 30 esami previsti. Dopo l’ultimo esame, sostenuto nel dicembre 2013, non aveva più sostenuto prove per otto anni accademici consecutivi, pur continuando a pagare le tasse e a frequentare attività didattiche.

L’Ateneo ha comunicato l’avvenuta chiusura della carriera con decorrenza dal 4 novembre 2022. L’istanza di annullamento in autotutela è stata respinta nel luglio 2023. La ricorrente ha impugnato:

  • il rigetto dell’istanza di reintegro;
  • l’atto di chiusura della carriera;
  • le disposizioni del regolamento studentesco in materia di decadenza;
  • ogni altro atto presupposto o connesso.

Motivi dedotti

La ricorrente ha sostenuto che l’art. 149 del regio decreto n. 1592/1933 dovesse essere interpretato alla luce dei principi costituzionali e del diritto europeo in modo da valorizzare non soltanto il sostenimento degli esami, ma anche la frequenza delle lezioni, dei laboratori e la partecipazione alla vita universitaria.

Ha inoltre lamentato:

  • la violazione dei doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione;
  • l’assenza di un preventivo avvertimento dell’Ateneo;
  • la violazione del diritto allo studio e il carattere irragionevole della disciplina;
  • il contrasto con gli artt. 2, 3, 33, comma 6, 34 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’art. 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • la necessità di sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale.

Notifica ai controinteressati

Il Ministero aveva segnalato la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato. La Sezione ha ritenuto di poter prescindere da tale rilievo, poiché la vicenda non riguardava una procedura selettiva chiusa e non erano individuabili soggetti che avessero conseguito una posizione vantaggiosa direttamente per effetto della decadenza della ricorrente.

Quadro normativo e natura della decadenza

L’art. 149 del regio decreto n. 1592/1933 prevede che lo studente che abbia interrotto gli studi debba chiedere annualmente la ricognizione della propria qualità di studente e pagare la relativa tassa. Stabilisce inoltre che chi, pur avendo adempiuto a tale obbligo, non sostenga esami per otto anni consecutivi debba rinnovare l’iscrizione e ripetere le prove già superate.

Secondo il Consiglio di Stato, la disposizione è inequivoca. La decadenza costituisce l’effetto automatico del mancato sostenimento di esami per otto anni accademici consecutivi. L’università non esercita una discrezionalità, ma verifica la presenza dei presupposti e dichiara una decadenza già maturata ex lege.

La giurisprudenza richiamata nel parere precisa che il computo deve essere effettuato considerando gli anni accademici e non gli anni solari. Per evitare la decadenza, l’esame deve quindi essere sostenuto entro l’ottavo anno accademico successivo a quello dell’esame precedente.

Frequenza, tasse e partecipazione alla vita universitaria

La frequenza delle lezioni e dei laboratori, la partecipazione alla didattica e il mantenimento di rapporti con l’Ateneo non sono stati ritenuti equivalenti al sostenimento degli esami. Neppure il pagamento delle tasse impedisce la decadenza, poiché l’art. 149 contempla espressamente il pagamento della tassa di ricognizione e, comunque, il pagamento delle tasse è compatibile con la condizione di studente fuori corso.

L’elemento individuato dalla legge per conservare la carriera è il sostenimento degli esami. Non è pertanto possibile sostituire tale requisito con una generica dimostrazione di presenza o di contatto sociale qualificato con l’università.

Partecipazione procedimentale e preventivo avvertimento

La Sezione ha escluso che fosse necessario un preventivo avvertimento dell’Ateneo. La decadenza deriva dal semplice decorso del termine previsto dalla legge e non richiede una valutazione discrezionale o una contestazione preventiva del fatto decadenziale.

È stato comunque rilevato che la ricorrente ha avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni mediante richieste e interlocuzioni con l’amministrazione. Il procedimento si è quindi svolto con un’adeguata possibilità di partecipazione.

Legittimo affidamento e art. 21-octies della legge n. 241/1990

Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento sulla prosecuzione della carriera. Dagli atti non emergevano comportamenti dell’Ateneo idonei a far ragionevolmente ritenere che la carriera potesse proseguire nonostante il mancato sostenimento di esami per otto anni.

La Sezione ha inoltre richiamato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Poiché l’attività amministrativa era vincolata, anche eventuali violazioni procedimentali o formali non avrebbero potuto condurre all’annullamento degli atti, essendo palese che il loro contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Questioni di legittimità costituzionale

Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate. La disciplina non è stata considerata irragionevolmente discriminatoria né lesiva del diritto allo studio.

La ratio dell’art. 149 consiste nel garantire la perdurante validità delle conoscenze acquisite e una ragionevole continuità temporale tra le prove d’esame. Il sostenimento degli esami consente all’università di verificare la continuità della formazione culturale e della preparazione professionale.

La decadenza non nega il diritto allo studio, ma richiede allo studente una partecipazione responsabile e verificabile al percorso formativo. Il legislatore ha quindi effettuato un bilanciamento tra l’interesse individuale alla conservazione della carriera e l’interesse pubblico alla qualità e all’attualità della formazione universitaria.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, ha assorbito l’istanza cautelare e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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