Cassazione Penale, Ordinanza n. 34282/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto, con reclamo al magistrato di sorveglianza, la riparazione di una presa interna alla cella e l'autorizzazione ad acquistare una prolunga di due metri, al fine di collocare o utilizzare più efficacemente un ventilatore. Il magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo rilevando, sulla base della nota informativa dell'istituto, che la presa era funzionante e già quotidianamente utilizzata, che nella cella era presente una prolunga di circa 1,5-2 metri e che ulteriori prolunghe analoghe erano precluse da ragioni di sicurezza. Nel ricorso per cassazione, proposto dal detenuto tramite difensore, si deducevano tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'errata qualificazione del reclamo come "generico" e non come reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen., con asserito vizio procedurale; 2) non comprensibilità del provvedimento impugnato perché redatto a mano; 3) manifesta illogicità della motivazione, poiché il magistrato si sarebbe trincerato dietro esigenze di sicurezza ritenute insussistenti, essendo già presenti altre prolunghe della stessa misura richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reclamo come generico, poiché la doglianza non riguardava la lesione di un diritto soggettivo del detenuto, ma solo un mero interesse alla diversa collocazione del ventilatore, in presenza di un apparecchio comunque funzionante e di una presa utilizzabile. Ha inoltre affermato che il reclamo giurisdizionale ex art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. presuppone un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti, non un semplice disagio o interesse. Conseguentemente, la corretta qualificazione del reclamo rendeva inammissibile l'impugnazione contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza. La doglianza sulla illeggibilità del provvedimento è stata ritenuta manifestamente infondata, perché l'atto era leggibile nonostante la stesura manoscritta ed era stato effettivamente compreso e impugnato nel contenuto dal detenuto e dal difensore. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il reclamo dovesse essere qualificato come giurisdizionale; la Corte non accoglie la censura, perché la situazione dedotta non integra una lesione di diritto soggettivo tutelabile con tale rimedio.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Il reclamo giurisdizionale tutela le lesioni dei diritti del detenuto solo quando ne derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, non un mero disagio o interesse.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel contesto dell'esecuzione penale, il reclamo giurisdizionale è esperibile solo quando la doglianza evidenzi una concreta lesione di un diritto soggettivo del detenuto, dalla quale discenda un attuale e grave pregiudizio; non è sufficiente la mera aspirazione a una diversa soluzione organizzativa o una situazione di semplice disagio.
- La qualificazione del reclamo come generico è corretta quando la pretesa del detenuto riguarda profili meramente fattuali o di opportunità, come la preferenza per una diversa collocazione di un apparecchio o l'acquisto di accessori ulteriori pur in presenza di un bene già funzionante.
- Se il reclamo è correttamente qualificato come generico, l'impugnazione proposta contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che lo ha deciso è inammissibile.
- La redazione manoscritta del provvedimento non determina di per sé invalidità o illeggibilità, ove l'atto sia concretamente comprensibile e sia stato effettivamente percepito e censurato nel suo contenuto dalle parti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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