Cassazione Civile, Ordinanza n. 15255/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine da un'occupazione del fondo appartenuto al dante causa dei ricorrenti, ritenuta sine titulo perché l'immissione in possesso era avvenuta dopo la scadenza dei termini previsti a pena di inefficacia dall'art. 20, comma 1, l. n. 865 del 1971. La Corte d'appello aveva riconosciuto il risarcimento di varie voci di danno, ma, pur aumentando alcune poste, aveva escluso il computo degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio fino alla sentenza di merito, ritenendo non provati i mancati guadagni. I ricorrenti hanno censurato tale statuizione con cinque motivi: 1) violazione di norme sulle obbligazioni risarcitorie e sugli interessi, sostenendo che gli interessi compensativi sono liquidabili anche in via presuntiva ed equitativa; 2) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sulla prova, deducendo che il danno da ritardo era desumibile dal lungo intervallo temporale e dall'inflazione; 3) e 4) vizi motivazionali per mancato governo delle massime di esperienza e delle presunzioni; 5) violazione degli artt. 342 e 329 c.p.c., del divieto di reformatio in peius, dell'effetto devolutivo e del giudicato interno, perché la Corte d'appello, senza appello incidentale della controparte sul punto, aveva finito per peggiorare la posizione dell'appellante escludendo un componente di danno riconosciuto in primo grado. La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo, assorbendo gli altri, rilevando che, se in primo grado era stato accertato e liquidato anche il lucro cessante, e se in appello sia il gravame principale sia quello incidentale avevano investito solo la quantificazione di alcune voci di danno emergente, il giudice d'appello non poteva escludere d'ufficio l'esistenza del lucro cessante in assenza di impugnazione incidentale sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso e assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, nei giudizi di risarcimento danni, quando il primo giudice abbia liquidato anche il lucro cessante e le impugnazioni riguardino solo alcune voci del danno emergente, il giudice di appello non può escludere d'ufficio il lucro cessante, perché su tale capo la parte interessata avrebbe dovuto proporre appello incidentale.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, L. n. 865 del 1971
terms previsti a pena di inefficacia
richiamato come base della qualificazione dell'occupazione sine titulo per tardiva immissione in possesso
richiamato per distinguere gli interessi compensativi dagli interessi moratori
art. 1219, comma 2, n. 1), c.c.
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate
richiamato come norma generale del fatto illecito e del risarcimento del danno
richiamato per il criterio di liquidazione del danno aquiliano
richiamato nel primo motivo come norma evocata dai ricorrenti
richiamato nel secondo motivo in tema di danno conseguenza
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
richiamato nel secondo motivo
art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c.
richiamato per i vizi motivazionali dedotti
richiamato per l'obbligo di motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso
richiamato per i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello
richiamato per l'acquiescenza e la formazione del giudicato interno
richiamato nel quinto motivo per il giudicato interno
richiamato nel quinto motivo in relazione al divieto di ultrapetizione
richiamato per l'onere di riproposizione delle domande/eccezioni non accolte
richiamato per la devoluzione delle questioni rilevabili d'ufficio
Massime di principio
- Negli appelli civili, il cosiddetto divieto di reformatio in peius non opera come principio autonomo, ma come effetto del combinato disposto tra effetto devolutivo dell'impugnazione e acquiescenza sulle parti non censurate.
- Se il primo giudice ha accertato un certo capo del danno e la controparte non propone appello incidentale su quel capo, il giudice di appello non può eliminare d'ufficio quel segmento risarcitorio, anche se rivede la quantificazione complessiva di altre voci.
- Nel giudizio di risarcimento, gli interessi compensativi costituiscono una modalità di liquidazione del lucro cessante derivante dal ritardo nella corresponsione dell'equivalente monetario del danno, distinta dagli interessi moratori.
- Quando si impugna una sentenza di risarcimento solo per la quantificazione di alcune poste, il giudice di appello può rideterminare la tecnica liquidatoria del danno, ma non può travolgere un capo autonomamente formato in giudicato interno relativo all'esistenza del lucro cessante.
- La parte che intenda contestare in appello un capo della sentenza di primo grado non investito dall'impugnazione principale deve proporre appello incidentale; in difetto, quel capo resta coperto da giudicato interno.
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