Cassazione Penale, Sentenza n. 35377/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 15 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 309/1990. Il detenuto ha proposto ricorso per violazione degli artt. 47 ord. pen. e 94 d.P.R. 309/1990 e per vizio di motivazione. Ha censurato il fatto che il rigetto fosse fondato sulla necessità di una graduale apertura verso l’esterno, mediante una previa fruizione dei permessi premio, senza valutare gli elementi favorevoli dedotti: un percorso intramurario di oltre un anno, il programma di recupero elaborato dal Serd, una proposta lavorativa e un solido contesto familiare. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione della serietà e concretezza del programma e dello stato di tossicodipendenza certificato, contestando che l’assenza di segni di astinenza all’ingresso in carcere fosse indicativa dell’insussistenza della dipendenza, anche considerato che prima della carcerazione era già stato avviato un programma di trattamento e valutazione preliminare. Secondo il ricorrente, la gradualità dei benefici penitenziari non è presupposto indefettibile per l’affidamento terapeutico. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto; la difesa ha depositato memoria con motivi integrativi insistendo per l’accoglimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Ha riconosciuto che, pur essendo necessaria una valutazione giudiziale concreta dell’idoneità del programma a favorire il recupero e a prevenire la commissione di altri reati, l’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990 ha presupposti e finalità specifici, distinti da quelli dei benefici penitenziari ordinari. Il Tribunale ha errato nel fondare il rigetto sulla necessità di una previa progressione attraverso i permessi premio e ha omesso di valutare lo stato di dipendenza e l’idoneità del programma terapeutico. La gradualità può rilevare per i benefici ordinari, ma non può sostituire l’esame preliminare del programma di recupero richiesto per la misura terapeutica. La Corte non ha deciso direttamente sulla concessione della misura, demandando al giudice di rinvio la valutazione dei relativi presupposti. Non sono indicati una pena o importi pecuniari.
Norme richiamate
art. 94, comma 4, d.P.R. 309/1990
L’art. 94 comma 4 d.P.R. 309/90 stabilisce che il Tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’art. 47 coma 5 Ord. pen., contribuisca al recupero del condannato e assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
La disposizione richiede che il programma contribuisca al recupero e assicuri la prevenzione di ulteriori reati. La presenza dei presupposti formali non esaurisce la valutazione: il giudice deve apprezzare concretamente l’idoneità del programma, ma non può omettere tale esame sostituendolo con la sola richiesta di una previa fruizione dei benefici ordinari.
art. 94, comma 1, d.P.R. 309/1990
Il legislatore, dunque, ha stabilito le condizioni soggettive ed oggettive per l’accesso alla misura speciale, ovverossia, da un lato, il limite edittale di pena da espiare, e, dall’altro, uno stato di dipendenza certificato con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 94 d.P.R. 309/90 e un programma di recupero elaborato da una unità sanitaria locale ovvero da una struttura privata autorizzata.
Per l’accesso alla misura speciale occorrono, tra gli altri presupposti indicati dalla Corte, lo stato di dipendenza certificato e un programma di recupero elaborato da una struttura abilitata; resta comunque necessaria la valutazione giudiziale concreta dell’idoneità del programma.
L’art. 94 comma 4 d.P.R. 309/90 stabilisce che il Tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’art. 47 coma 5 Ord. pen., contribuisca al recupero del condannato e assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Le prescrizioni previste dalla disposizione possono concorrere al programma di recupero nell’ambito dell’affidamento terapeutico; la valutazione deve tuttavia essere riferita alla capacità complessiva del programma di favorire il recupero e prevenire ulteriori reati.
art. 47, comma 2, legge 354/1975
Ma anche se si ritenesse, come è stato talvolta affermato in giurisprudenza, che la concessione della misura presupponga pur sempre un giudizio prognostico positivo sulla possibilità che la misura "contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" (art. 47, comma 2, della legge n. 354 del 1975), resterebbe pur sempre ben differenziato il complesso dei presupposti dei due istituti, e in particolare resterebbe la presunzione, da cui muove il legislatore, secondo cui nel caso del tossicodipendente la prima e fondamentale azione di risocializzazione da perseguire è la cura dello stato di tossicodipendenza, iniziasse la detenzione in carcere.
Anche quando si ritenga necessario un giudizio prognostico di recupero e prevenzione, l’affidamento terapeutico mantiene presupposti differenziati rispetto all’affidamento ordinario: per il soggetto tossicodipendente, la cura della dipendenza costituisce il passaggio fondamentale della risocializzazione.
La conferma della radicale differenza – in ragione della diversa natura e finalità - della misura alternativa dell’affidamento in casi particolari rispetto alle altre misure si rinviene nel fatto che, ad esempio, all’istituto in discorso non si applica il divieto di cui all’art. 58-quater ord. pen., principio che opera anche in senso inverso, nel senso che la violazione delle prescrizioni inerenti altra ed diversa misura non compromettono l’accesso all’affidamento in casi particolari.
La Corte richiama la non applicabilità del divieto previsto dall’art. 58-quater all’affidamento in casi particolari come conferma della diversità di natura e finalità della misura; la violazione delle prescrizioni di una diversa misura non preclude, per ciò solo, l’accesso all’affidamento terapeutico.
Massime di principio
- Nell’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309/1990, la certificazione dello stato di dipendenza e la predisposizione di un programma di recupero sono presupposti necessari, ma non sufficienti: il tribunale deve valutare concretamente se il programma, rapportato alle condizioni soggettive del condannato, possa favorirne il recupero e prevenire la commissione di ulteriori reati.
- L’affidamento terapeutico ha presupposti e finalità specifici, distinti da quelli dei benefici penitenziari ordinari; in presenza di dipendenza certificata, la cura della dipendenza costituisce il punto di partenza del percorso di rieducazione e risocializzazione.
- Il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari ordinari non è una regola assoluta e non può essere applicato all’affidamento terapeutico in modo da sostituire o pretermettere la valutazione preliminare dell’idoneità del programma di recupero. Il giudice non può quindi rigettare la richiesta per la sola mancanza di precedenti permessi premio senza esaminare tale programma.
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