Cassazione Civile, Ordinanza n. 07567/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il giudizio trae origine da un avviso di rettifica parziale ai fini IVA per l'anno d'imposta 1986 emesso nei confronti di un titolare di azienda agricola. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado; l'Ufficio aveva proposto appello, notificandolo però al contribuente già deceduto il 10 giugno 2000, mentre la notificazione dell'atto di appello risulta eseguita il 4 luglio 2000. Gli eredi, quali ricorrenti per cassazione, avevano dedotto la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., sostenendo che l'impugnazione avrebbe dovuto essere indirizzata e notificata direttamente agli eredi del defunto, con lesione del contraddittorio. Successivamente, in data 10 febbraio 2025, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dal difensore, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente depositata e notificata all'Agenzia delle entrate e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio, valutata la complessiva articolazione del procedimento. Ha escluso, infine, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della norma, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso, dedotto per nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio e sulla notificazione dell'impugnazione.
È invocato dal ricorrente per sostenere l'erronea notificazione dell'appello a soggetto già deceduto, con conseguente necessità di notificazione agli eredi.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione per rinuncia, poiché la disposizione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito nel testo unico sulle spese di giustizia il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese dell'intero processo in una valutazione complessiva della vicenda processuale.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non essendo estensibile all'ipotesi di estinzione per rinuncia.
- Quando il destinatario dell'impugnazione è deceduto prima della notificazione, il tema del corretto contraddittorio impone di indirizzare l'atto ai successori del defunto; tuttavia, nel caso deciso, tale questione non è stata scrutinata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
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