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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28460/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condannata che aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una residua pena detentiva di quasi quattro anni. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto l'istanza, pur dando atto di una precedente detenzione domiciliare svolta senza violazioni, valorizzando la gravità dei reati in esecuzione, consistenti in estorsioni ai danni di persone anziane indotte in errore e minacciate con il pretesto di presunti poteri magici, con profitto illecito superiore a 150.000 euro, nonché la mancata attivazione di forme di ristoro, anche simbolico, verso le persone offese. Nel ricorso per cassazione si deduceva: 1) violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, perché il tribunale avrebbe dato rilievo decisivo alla gravità dei reati e al mancato risarcimento, nonostante le persone offese non si fossero costituite parti civili e nonostante la buona condotta tenuta in detenzione domiciliare; 2) violazione dell'art. 47 ord. pen. e motivazione apparente, perché l'ordinanza avrebbe ignorato elementi positivi già riconosciuti dallo stesso giudice, quali permessi premio, liberazione anticipata e frequenza del trattamento per disturbo da gioco d'azzardo patologico, oltre a richiamare un precedente diniego non più pertinente, fondato allora sull'assenza di lavoro mentre ora risultava una disponibilità all'assunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i principi in tema di affidamento in prova, considerando la gravità dei fatti come punto di partenza della valutazione ma non come elemento esclusivo, e valorizzando in modo non illogico anche il mancato avvio di qualsiasi ristoro, pure simbolico, verso persone offese particolarmente vulnerabili, oltre al precedente rigetto dell'istanza in una fase in cui la pena da espiare era minore. La Corte ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico sfavorevole e ha sottolineato che l'eventuale disponibilità lavorativa è un indice solo concorrente, insufficiente da solo a fondare la prognosi favorevole. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso solo se la misura sia idonea ad assicurare la prevenzione del pericolo di ulteriori reati; il giudizio richiede una prognosi positiva di reinserimento sociale fondata sulla personalità del condannato, sulla condotta successiva ai fatti e sui comportamenti attuali.

  • art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    È richiamato come base regolamentare dell'attività istruttoria e di osservazione che il tribunale di sorveglianza può e deve svolgere ai fini della decisione sulla misura alternativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la gravità del reato e i precedenti penali costituiscono un punto di partenza della valutazione, ma non possono essere gli unici elementi decisivi in senso negativo.
  • Il tribunale di sorveglianza deve valutare soprattutto la condotta successiva ai fatti, i comportamenti attuali e ogni indice concreto di avvio di un serio processo di recupero sociale, senza pretendere una completa revisione critica del passato.
  • La concessione della misura alternativa non richiede necessariamente il risarcimento integrale del danno alla persona offesa; tuttavia l'ingiustificata indisponibilità del condannato a offrire un ristoro, anche simbolico, può legittimamente costituire un indice negativo nella prognosi di affidabilità.
  • La presenza di elementi favorevoli, come buona condotta intramuraria, permessi premio, liberazione anticipata o prospettive lavorative, non impone automaticamente l'accoglimento dell'istanza se, nel complessivo bilanciamento, permangono segnali non tranquillizzanti sul grado di evoluzione trattamentale.
  • Il giudice di sorveglianza può applicare il principio di gradualità e ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o altri esperimenti premiali prima di concedere una misura alternativa, purché la valutazione sia coerente e non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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