Cassazione Civile, Ordinanza n. 17997/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di una società agricola, di una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2014. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello il consorzio di bonifica aveva proposto documenti quali piano di classifica, perimetro di contribuenza, piano di riparto e atti relativi alle attività svolte, ma la corte territoriale aveva ritenuto tali documenti inutilizzabili e aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dei principi sull’onere della prova, per avere il giudice di appello escluso la producibilità e l’esame dei documenti depositati in appello; (2) violazione dei principi sull’onere della prova in materia di contribuenza di bonifica; (3) omesso esame di documenti e fatti decisivi, tra cui piano di classifica, perimetro di contribuenza, relazione tecnica e piano attività 2014.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della corte tributaria regionale che aveva dichiarato inutilizzabili in appello i documenti prodotti dal consorzio. È stato ribadito che nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se già disponibili in precedenza, e che i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono comunque essere acquisiti ed esaminati in appello se ritualmente riprodotti secondo le forme di legge. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3
La censura è stata proposta per violazione di legge, in relazione alla preclusione opposta all’esame dei documenti in appello.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello; la norma ha natura speciale rispetto all’art. 345 c.p.c. e consente la produzione di qualsiasi documento, anche già disponibile in precedenza.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I documenti tardivamente depositati in primo grado, se acquisiti al fascicolo e ritualmente riprodotti, possono essere esaminati in appello purché prodotti entro il termine perentorio previsto dalla norma, applicabile anche al grado di appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti, senza che rilevi la loro eventuale disponibilità già in primo grado, in deroga al regime più restrittivo del processo civile ordinario.
- I documenti prodotti irritualmente in primo grado non restano definitivamente inutilizzabili: se la parte si costituisce tempestivamente in appello e rinnova il deposito secondo le forme di legge, il giudice d’appello deve esaminarli.
- In materia di contributi di bonifica, la pretesa impositiva può essere sostenuta mediante documentazione relativa a piano di classifica, perimetro di contribuenza e piano di riparto, la cui ammissibilità processuale non può essere esclusa solo per la tardività della costituzione in primo grado.
- Quando il giudice di merito rigetta una pretesa per asserita mancanza di prova, deve verificare correttamente il regime di producibilità dei documenti e non può fondare l’inutilizzabilità di atti ritualmente riproposti in appello su una lettura eccessivamente restrittiva delle preclusioni processuali.
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