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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09571/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasceva da due cartelle esattoriali: una relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro e l'altra al mancato pagamento della tassa rifiuti. La contribuente aveva impugnato separatamente le cartelle; il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in entrambe le cause. La contribuente proponeva appello, ma la Corte d'appello di Firenze lo respingeva ritenendolo inammissibile ex art. 342 c.p.c. e comunque infondato, perché l'atto non indicava in modo specifico le ragioni di censura e non chiariva adeguatamente quale decisione di primo grado fosse impugnata. Nel ricorso per cassazione la ricorrente lamentava, in modo diffuso e poco intellegibile, violazione di varie norme processuali e sosteneva che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario; inoltre sollevava dubbi di legittimità costituzionale su alcuni testi normativi in materia tributaria e di riscossione. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità ex art. 366 c.p.c., rendendo impossibile comprendere compiutamente le doglianze e la ratio decidendi censurata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha qualificato i motivi come in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati, rilevando che il ricorso era redatto in modo confuso, privo di un'esposizione chiara del fatto sostanziale e processuale e delle ragioni della critica alla sentenza impugnata. Ha escluso che i dubbi di costituzionalità potessero superare tali carenze e ha confermato la decisione d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è stato ritenuto carente di specificità, perché non indicava in modo puntuale le ragioni della riforma richiesta e l'errore del ragionamento del primo giudice.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico il fatto e le censure, consentendo l'immediata individuazione dell'oggetto dell'impugnazione; la sua violazione comporta inammissibilità dei motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    La mera evocazione dei motivi di ricorso non è sufficiente se non è accompagnata da un percorso argomentativo comprensibile e riferito alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve consentire, già dalla sua lettura, di ricostruire in modo sufficiente il fatto sostanziale e processuale, la ratio decidendi della sentenza impugnata e le specifiche ragioni di critica; in difetto, i motivi sono inammissibili.
  • La generica denuncia di violazione di molteplici norme, priva di un collegamento chiaro con la motivazione della sentenza impugnata, non integra un valido motivo di ricorso.
  • Anche quando la controversia involge una questione di giurisdizione, la Corte di cassazione può non rimettere la causa alle Sezioni unite se il ricorso è redatto in modo tale da non consentire la precisa individuazione dell'oggetto dell'impugnazione.
  • La specificità dell'appello richiede che l'appellante indichi puntualmente le ragioni per cui la decisione di primo grado sarebbe erronea; la mera riproposizione confusa delle proprie tesi non soddisfa l'onere di impugnazione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale formulate in modo generico e non intellegibile non sono idonee a scalfire una decisione fondata sull'inammissibilità delle censure processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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