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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento della delibera della Giunta comunale di Reggio Calabria n. 21 del 8.02.2021 e della nota prot. 46443.U del 4.03.2021.

Giustizia amministrativa202100212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta comunale relativa alla disciplina transitoria del canone unico patrimoniale e nota dirigenziale che fissava al 28 febbraio 2021 la prima scadenza per il pagamento dei canoni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 21 dell'8 febbraio 2021, avente a oggetto la disciplina transitoria del canone unico patrimoniale, nonché la nota dirigenziale del 4 marzo 2021 che indicava il 28 febbraio 2021 quale prima scadenza per il pagamento dei canoni. La ricorrente ha sostenuto che tali atti fossero incompatibili con l'istituzione del canone unico a decorrere dal 2021, prevista dall'art. 1, comma 816, della l. 160/2019. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, il Comune ha infatti approvato, con delibera di Giunta n. 72 del 19 aprile 2021, il regolamento del canone patrimoniale unico e del nuovo canone di concessione mercati, disponendo l'abrogazione, dal 1° gennaio 2021, delle precedenti disposizioni in materia. Il regolamento ha inoltre previsto che i versamenti effettuati nel 2021 secondo le previgenti forme di prelievo costituissero acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico. Secondo il TAR, l'adozione del nuovo regolamento ha reso oggettivamente non più utile una decisione sugli atti originariamente impugnati: anche un eventuale accoglimento non avrebbe procurato alla ricorrente alcun vantaggio, permanendo eventualmente la lesione derivante dal nuovo atto. La questione è stata rilevata d'ufficio, previa assegnazione alle parti del termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un nuovo atto, adottato a seguito del riesame della situazione disciplinata dal provvedimento impugnato, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando una pronuncia favorevole sull'atto originario non potrebbe più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il nuovo atto non sia pienamente satisfattivo per il ricorrente, se l'eventuale lesione deriva ormai dal nuovo provvedimento e non più da quello originariamente impugnato.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve assegnare alle parti un termine per depositare memorie sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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