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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14217/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di ottenere il riconoscimento e il pagamento dell'elemento retributivo denominato ERS, previsto da accordi collettivi del settore autoferrotranviario nel contesto della riforma della struttura retributiva. Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della società con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, e sosteneva di avere diritto all'ERS in ragione dell'anzianità di servizio maturata anche nel periodo di CFL. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che l'emolumento spettasse anche a tali lavoratori per effetto dell'equiparazione dell'anzianità di servizio in CFL a quella ordinaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme di interpretazione del contratto e degli artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale 27.11.2000, sostenendo che l'ERS non fosse legato all'anzianità ma avesse funzione di incentivazione e di riordino della retribuzione aziendale; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in L. 863/1984 e degli artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale, lamentando che la Corte d'appello avesse confuso la disciplina sul computo dell'anzianità del CFL con la diversa questione dell'individuazione dei soggetti beneficiari di un istituto retributivo non fondato sull'anzianità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati alla luce dell'orientamento più recente e consolidato in materia. Ha affermato che le clausole collettive del settore autoferrotranviario che, nel quadro di una riforma della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato, equiparando i primi ai neoassunti, non violano l'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in L. 863/1984 e non introducono un trattamento discriminatorio, quando gli emolumenti siano riservati ai soli dipendenti già in forza e siano stati mantenuti per evitare decurtazioni della retribuzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente per la complessità della fattispecie e per le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come norma di ermeneutica contrattuale invocata per sostenere una diversa interpretazione della clausola collettiva sull'ERS.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le regole di interpretazione del contratto non conducono, nel caso concreto, a ritenere l'ERS fondato sull'anzianità di servizio.

  • art. 3, d.l. n. 726 del 1984

    La disposizione sul computo dell'anzianità del contratto di formazione e lavoro non disciplina la diversa questione dell'individuazione dei beneficiari di emolumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nel contesto di un riordino salariale.

  • L. 19.12.1984 n. 863

    Norma di conversione del d.l. 726/1984 richiamata per il regime del CFL e del computo dell'anzianità.

  • artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale 27.11.2000 autoferrotranvieri

    Interpretati nel senso che l'ERS è un elemento retributivo di riordino, derivante dalla confluenza di precedenti voci salariali e non direttamente dall'anzianità di servizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e falsa applicazione delle norme.

  • art. 384, commi 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria.

Massime di principio

  • Nel settore autoferrotranviario, le clausole collettive che, in occasione di una riforma della struttura retributiva, riservano determinati emolumenti ai lavoratori già in forza a tempo indeterminato e assimilano i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai neoassunti non violano di per sé la disciplina sul computo dell'anzianità di servizio del CFL.
  • Un emolumento nato da un riordino del sistema retributivo e determinato per confluenza di pregresse voci salariali non va automaticamente letto come istituto fondato sull'anzianità di servizio; occorre distinguere tra disciplina dell'anzianità e disciplina dei criteri di accesso a specifiche voci retributive.
  • La censura per violazione delle norme di interpretazione contrattuale è infondata quando la clausola collettiva, letta nel suo contesto sistematico e funzionale, evidenzi che la voce retributiva mira a evitare decurtazioni per il personale già stabilmente in servizio e non a riconoscere un diritto generalizzato a tutti i lavoratori con anzianità maturata in qualsiasi forma.
  • Quando la causa sia matura in base agli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito, rigettando la domanda originaria senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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