Cassazione Penale, Sentenza n. 3743/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello per presunta tardività. Il ricorrente deduceva che, essendo stato dichiarato contumace in primo grado il 15/01/2014 e non essendo stato emesso alcun decreto di irreperibilità, doveva applicarsi la disciplina previgente alla legge n.67/2014 (processo in absentia) che imponeva la notifica all'imputato contumace dell'estratto della sentenza di primo grado (art. 548 c.3 previgente). L'estratto fu notificato a mani proprie il 27/06/2016 e, tenuto conto della sospensione feriale, l'appello sarebbe stato tempestivo. Inoltre il ricorso ha rilevato questioni relative alla prescrizione dei reati e alla sopravvenuta depenalizzazione del reato di falso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio al giudice di merito perché celebri il giudizio di appello, ma ha disposto: 1) annullamento senza rinvio limitatamente al reato di falso (art. 485 c.p.) perché depenalizzato dal D.Lgs. 15/01/2016 n.7; 2) annullamento senza rinvio agli effetti penali per gli altri reati per intervenuta prescrizione (i reati, commessi il 19/12/2008, si sono prescritti il 19/10/2017, cioè dopo la sentenza di primo grado ma prima della sentenza impugnata); 3) rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., per la verifica degli effetti civilistici della responsabilità (esistenza di parti civili vittoriose in primo grado). La Corte ha quindi dato prevalente rilievo alla corretta applicazione della disciplina transitoria sulla contumacia e alla tempestività della notifica dell'estratto contumaciale.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Individua il termine di quarantacinque giorni per proporre l'appello; la Corte territoriale aveva ritenuto tardivi gli atti sulla base di questo termine, ma la Cassazione ha rilevato che il decorso del termine va valutato alla luce della disciplina sulla contumacia e delle notifiche effettuate
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (testo previgente)
Secondo la disciplina previgente l'estratto della sentenza doveva essere notificato all'imputato contumace e da tale notificazione decorreva il termine per impugnare; nel caso di specie tale notifica è stata effettuata il 27/06/2016, rendendo tempestivo l'appello
Legge n. 67 del 28/04/2014 (con art. 15-bis introdotto dalla legge n.118/2014)
La disciplina sulla celebrazione del processo in absentia è di carattere sopravvenuto; tuttavia la normativa transitoria esclude la sua applicazione ai processi in cui alla data di entrata in vigore fosse già stata pronunciata la sentenza di primo grado o in cui fosse stata dichiarata la contumacia senza emissione del decreto di irreperibilità. Ne consegue che, nel caso di contumacia dichiarata prima ma senza decreto di irreperibilità, continuano ad applicarsi le regole previgenti
Ha depenalizzato il reato di falso previsto dall'art. 485 c.p.; la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio per questo reato per intervenuta 'abolitio criminis'
Falso materiale; nel caso concreto la fattispecie è stata depenalizzata e pertanto la condanna in primo grado è stata annullata senza rinvio
Regola la competenza del giudice civile per la decisione sui soli effetti civili nei procedimenti in cui i reati si estinguono in sede penale; la Cassazione ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello per valutare la responsabilità ai fini civili
Norma sulla tutela dei dati personali: è stata richiamata nei fatti come titolo di una delle imputazioni (indebito utilizzo di dati personali) ma non incide direttamente sul principio processuale oggetto del ricorso
Massime di principio
- Se l'imputato è stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della legge n.67/2014 e non è stato emesso il decreto di irreperibilità, continua ad applicarsi la disciplina previgente sulla contumacia; quindi è obbligatoria la notifica dell'estratto della sentenza per far decorrere il termine di impugnazione
- La decorrenza del termine per proporre appello verso una sentenza resa in contumacia può partire dalla notifica dell'estratto contumaciale effettuata dalla cancelleria; occorre valutare la data effettiva di notifica e eventuali sospensioni (es. ferie) nella computazione dei termini
- La sopravvenuta depenalizzazione di una fattispecie (abolitio criminis) può essere rilevata d'ufficio dalla Cassazione e comportare l'annullamento senza rinvio della condanna per quel reato, salvo che il ricorso per cassazione sia tardivo
- Se i reati si sono estinti per prescrizione in epoca compresa tra la sentenza di primo grado e quella impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio gli effetti penali e disporre che gli effetti civili siano valutati dal giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- In presenza di questioni processuali complesse (contumacia, notifiche, modifiche legislative intervenute durante il processo) il giudice deve applicare la disciplina transitoria e verificare se le nuove norme siano o meno estensive rispetto alla normativa previgente; in dubbio, la giurisprudenza tende a preservare l'applicazione della normativa previgente quando la contumacia sia stata già dichiarata senza emissione del decreto di irreperibilità
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