Cassazione Civile, Ordinanza n. 36455/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, della comunicazione di iscrizione ipotecaria disposta per crediti iscritti a ruolo e riferiti a cartelle esattoriali dell'INAIL. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione ritenendo prescritti i crediti, perché erano decorsi cinque anni dalla notifica delle cartelle senza prova di atti interruttivi anteriori all'iscrizione ipotecaria notificata nel 2012. Aveva inoltre escluso di poter acquisire d'ufficio un preavviso di fermo del 2008 prodotto tardivamente dalla concessionaria, reputando necessario che la documentazione fosse tempestivamente allegata per consentire l'esercizio dei poteri officiosi. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 416, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale negato la produzione documentale utile a provare l'interruzione della prescrizione; (2) violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per avere dichiarato la prescrizione senza considerare il fermo amministrativo del 25 settembre 2008 indicante le cartelle; (3) violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 sulla riduzione dell'ipoteca; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese; (5) violazione della L. n. 228 del 1992, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che, nelle controversie soggette al rito del lavoro o comunque al regime processuale richiamato dagli artt. 421 e 437 c.p.c., il giudice può e deve attivare i poteri ufficiosi anche per acquisire documenti potenzialmente decisivi ai fini dell'accertamento di un fatto interruttivo della prescrizione, non potendo escludere tale potere solo perché la parte interessata si sia costituita tardivamente in primo grado.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata per contestare la preclusione alla produzione documentale; la Corte di cassazione ha ritenuto erronea la lettura che impediva di valorizzare documenti decisivi ai fini dell'interruzione della prescrizione.
La norma, letta in combinato con l'art. 421 c.p.c., consente al giudice di disporre l'acquisizione di documenti rilevanti anche d'ufficio; non osta, quindi, all'esercizio dei poteri officiosi per fatti interruttivi della prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9
È richiamata per la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e per la necessità di considerare eventuali atti interruttivi.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato con riferimento alla riduzione dell'ipoteca iscritta sui beni del debitore.
È richiamato per censurare la statuizione sulle spese di lite, poi assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
L. n. 228 del 1992, art. 1, comma 17
È richiamata in relazione alla condanna al versamento del contributo unificato, censura rimasta assorbita.
Nel rito del lavoro il giudice deve attivare i poteri istruttori officiosi per l'accertamento della verità dei fatti rilevanti; tale potere comprende l'acquisizione di documenti decisivi anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Massime di principio
- L'eccezione di interruzione della prescrizione ha natura di eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisibili o acquisibili al processo.
- Nel rito del lavoro, il giudice non può rifiutare l'esercizio dei poteri istruttori officiosi solo perché la parte interessata si è costituita tardivamente, se i documenti da acquisire sono potenzialmente decisivi per la decisione.
- La tardiva produzione documentale non esclude, di per sé, che il giudice disponga acquisizioni officiose quando ciò sia necessario all'accertamento della verità dei fatti rilevanti, specie in tema di prescrizione e suoi atti interruttivi.
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