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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.C.A. n. 100 dell'11.06.2025, concernente la “programmazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempodipendenti nella regione molise - rete ictus. Approvazione”, unitamente agli allegati 1 e 2, concernenti rispettivamente il documento di riorganizzazione della rete ictus e la bozza di protocollo d'intesa tra Regione e Neuromed; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ivi incluso il relativo protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Neuromed; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 29\10\2025: - del D.C.A. n. 157 del 1°.10.2025, avente ad oggetto “Decreto del commissario ad acta n. 100 del 11-06-2025 "programmazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo dipendenti nella regione Molise – rete ictus"- Parere del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Chiarimenti e adempimenti”; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusi: - la deliberazione del Direttore generale dell’A.S.Re.M. n. 1241 del 1°.10.2025, avente ad oggetto la presa d’atto del D.C.A. n. 157/2025; - la deliberazione del Direttore generale dell’A.S.Re.M. n. 1158 del 12.09.2025, unitamente al suddetto documento concernente il P.D.T.A. (percorso diagnostico terapautico assistenziale) per la cura delle patologie cerebrovascolari acute, con esso approvato; - la deliberazione del Direttore generale dell’A.S.Re.M. n. 1147 del 10.09.2025, concernente la presa d’atto del D.C.A. 100/2025; - nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 3\12\2025: - del D.C.A. n. 180 del 24.11.2025, avente ad oggetto “Programmazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempodipendenti nella regione Molise – Rete trauma. Approvazione”, unitamente al documento di riorganizzazione della stessa rete trauma, denominato “reti delle patologie tempo dipendenti della regione molise – rete trauma”, ad esso allegato; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 9\04\2026: - del D.C.A. n. 15 del 28.01.2026, avente ad oggetto “Decreto del commissario ad acta n. 180 del 24-11-2025 "Programmazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempodipendenti nella regione Molise -retetrauma. Approvazione." Adempimenti”, unitamente al documento - ad esso allegato - denominato “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale trauma maggiore nel paziente adulto”, pubblicato sul B.U.R.M. n. 4 del 31/01/2026; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, i primi e i secondi motivi aggiunti, nonché, ove occorra: la Deliberazione del Direttore Generale A.S.RE.M. n. 43 del 13/01/2026 e la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.RE.M. n. 268 del 14.02.2026, concernente la presa d’atto del D.C.A. n. 15/2026.

Giustizia amministrativa202500269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.C.A. n. 100/2025 sulla rete ictus, D.C.A. n. 157/2025 e relativi atti attuativi, D.C.A. n. 180/2025 sulla rete trauma e D.C.A. n. 15/2026 sul percorso diagnostico-terapeutico per il trauma maggiore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti contestano gli atti regionali e commissariali di programmazione delle reti sanitarie ictus e trauma. Il ricorso originario è stato proposto contro il D.C.A. n. 100 dell'11 giugno 2025 e gli atti connessi, incluso il protocollo d'intesa tra Regione e istituto neurologico privato. Il successivo D.C.A. n. 157/2025 ha integrato il quadro regolatorio, confermandone l'impostazione di fondo. I primi motivi aggiunti hanno censurato, tra l'altro, la mancata regolazione contestuale della rete politrauma; tale profilo è stato poi riferito al sopravvenuto D.C.A. n. 180/2025. I successivi motivi aggiunti hanno contestato l'attribuzione all'istituto privato di competenze ortopediche nell'ambito della rete trauma, deducendo l'assenza di accreditamento istituzionale per l'ortopedia e la mancanza di posti letto ortopedici. Con gli ultimi motivi aggiunti è stato impugnato il D.C.A. n. 15/2026, che ha preso atto del nuovo P.D.T.A. per il trauma maggiore nel paziente adulto, deducendo l'illegittimità derivata dall'inclusione dell'istituto nella rete anche per competenze ortopediche e la violazione dell'art. 8-quater del d.lgs. 502/1992. I ricorrenti hanno inoltre insistito per l'ammissione delle domande istruttorie già formulate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di avere giurisdizione e competenza e ha disposto un incombente istruttorio specifico: il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro sanitario dovrà depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione documentata sulle ragioni dell'inclusione dell'istituto neurologico privato nel P.D.T.A. relativo al trauma maggiore, con particolare riguardo alle competenze ortopediche. Le ulteriori richieste istruttorie sono state respinte perché in larga parte esplorative e comunque non utili alla decisione. La domanda cautelare è stata accolta soltanto ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a.: il Collegio non ha adottato una sospensione degli atti, ritenendo sufficiente la sollecita definizione del merito e confermando l'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

    La tutela cautelare è stata esaminata attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze ... appaiono tutelabili adeguatamente già mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Quando la tutela cautelare può essere assicurata mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza limitatamente a tale finalità, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    in spregio e violazione dell’art. 8 quater del d.lg. 502/92

    La disposizione è invocata dai ricorrenti in relazione alla necessità dell'accreditamento istituzionale per l'esercizio delle competenze sanitarie contestate; il TAR non ha ancora deciso nel merito la censura.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze rappresentate dal ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate dalla sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
  • L'inclusione di una struttura privata in un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per specifiche competenze sanitarie può richiedere un accertamento istruttorio documentato sulle ragioni dell'inclusione e sulla sussistenza dei relativi presupposti, in particolare ove sia contestato l'accreditamento istituzionale della struttura.
  • Le richieste istruttorie devono essere disattese quando risultano esplorative o non sono concretamente utili alla decisione; il giudice può invece disporre un'acquisizione mirata sui fatti decisivi e controversi.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioProfessioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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