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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14494/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza n. 2447/2021 della Corte d'appello di Venezia: Gottardo censura la motivazione circa l'affermazione di responsabilità per i reati indicati ai capi L) e M), sostenendo interpretazioni non univoche e contraddittorie delle conversazioni non ascoltate; Hodorovich contesta l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo mancata valutazione concreta della maggiore riprovevolezza e degli elementi favorevoli (età, comportamento processuale, minore gravità); Millas deduce molteplici censure: utilizzazione illegittima delle intercettazioni (art.203 c.p.p.), criticità nella valutazione dell'attendibilità della chiamata di correo e delle dichiarazioni di Alberto Aggujaro (contraddittorietà e mancanza di riscontri), insufficiente motivazione e assenza degli elementi costitutivi del delitto associativo (mancanza di struttura, leader, compiti definiti, continuità e programma criminoso), e vizi nel trattamento sanzionatorio (mancata prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p., diniego delle attenuanti generiche e valutazione della continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: i ricorsi sono aspecifici e non affrontano in modo concreto e puntuale la motivazione compiuta e lineare della Corte territoriale; le doglianze sono in larga parte tentativi di riqualificazione o riedizione del quadro probatorio, non consentiti in sede di legittimità. Per ciascun ricorrente: per Gottardo la Corte ha ritenuto non specifiche le censure sulla motivazione; per Hodorovich è stata confermata la valutazione della recidiva (prevalenza dei precedenti specifici e non occasionalità delle azioni) e motivato il diniego delle attenuanti generiche; per Millas i motivi sono stati ritenuti generici e aspecifici: non è stata dimostrata l'incidenza decisiva di una presunta inutilizzabilità delle intercettazioni, la valutazione dell'attendibilità del collaboratore Aggujaro è stata ritenuta corretta e riscontrata, la sussistenza dell'associazione per delinquere è stata adeguatamente motivata richiamando continuità, ripetitività degli episodi, modalità esecutive e vincolo familiare, e le scelte in materia di attenuanti e aumenti per continuazione sono conformi ai criteri dell'art. 133 c.p. La Corte ha altresì condannato i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte di legittimità richiede che, se si lamenta l'inutilizzabilità di intercettazioni, il ricorso per cassazione illustri l'incidenza dell'eliminazione del dato probatorio sul complessivo quadro probatorio, altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può fondare la decisione sul singolo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma; è sufficiente che il giudice motivi quale elemento ha ritenuto determinante per concedere o negare l'attenuante

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Previsione di una circostanza attenuante speciale; nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto che tale attenuante non prevaleva sulle aggravanti, motivando la scelta sulla base degli elementi di personalità e della gravità dei reati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, comprensive della condanna alle spese processuali e, se ricorre colpa, della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici: non è sufficiente sollevare censure generiche o chiedere una rilettura del materiale probatorio; il ricorso deve indicare chiaramente i punti di doglianza rispetto alla motivazione del giudice di merito
  • Quando si denuncia l'inutilizzabilità di una prova (es. intercettazioni), bisogna illustrare l'incidenza dell'eventuale esclusione sul complesso probatorio e dimostrare che senza quella prova il convincimento non reggerebbe
  • Le dichiarazioni di un collaboratore/chiamante possono essere ritenute attendibili se spontanee, coerenti, non finalizzate a benefici cautelari e corroborate da riscontri esterni; per impugnarne l'attendibilità occorre confutare specificamente questi aspetti
  • Per contestare l'esistenza di un'associazione per delinquere è necessario offrire argomentazioni concrete contrarie agli elementi tipici (organizzazione anche minima, continuità e indeterminatezza del programma criminoso, ruolo stabile dei partecipanti), non semplici affermazioni di assenza di leader o di pianificazione
  • Sul piano sanzionatorio il giudice può basarsi su uno degli elementi di cui all'art.133 c.p. per escludere o non concedere le attenuanti generiche; la scelta motivata su un elemento prevalente è legittima e difficilmente censurabile in cassazione

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