Cassazione Penale, Sentenza n. 14494/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza n. 2447/2021 della Corte d'appello di Venezia: Gottardo censura la motivazione circa l'affermazione di responsabilità per i reati indicati ai capi L) e M), sostenendo interpretazioni non univoche e contraddittorie delle conversazioni non ascoltate; Hodorovich contesta l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo mancata valutazione concreta della maggiore riprovevolezza e degli elementi favorevoli (età, comportamento processuale, minore gravità); Millas deduce molteplici censure: utilizzazione illegittima delle intercettazioni (art.203 c.p.p.), criticità nella valutazione dell'attendibilità della chiamata di correo e delle dichiarazioni di Alberto Aggujaro (contraddittorietà e mancanza di riscontri), insufficiente motivazione e assenza degli elementi costitutivi del delitto associativo (mancanza di struttura, leader, compiti definiti, continuità e programma criminoso), e vizi nel trattamento sanzionatorio (mancata prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p., diniego delle attenuanti generiche e valutazione della continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: i ricorsi sono aspecifici e non affrontano in modo concreto e puntuale la motivazione compiuta e lineare della Corte territoriale; le doglianze sono in larga parte tentativi di riqualificazione o riedizione del quadro probatorio, non consentiti in sede di legittimità. Per ciascun ricorrente: per Gottardo la Corte ha ritenuto non specifiche le censure sulla motivazione; per Hodorovich è stata confermata la valutazione della recidiva (prevalenza dei precedenti specifici e non occasionalità delle azioni) e motivato il diniego delle attenuanti generiche; per Millas i motivi sono stati ritenuti generici e aspecifici: non è stata dimostrata l'incidenza decisiva di una presunta inutilizzabilità delle intercettazioni, la valutazione dell'attendibilità del collaboratore Aggujaro è stata ritenuta corretta e riscontrata, la sussistenza dell'associazione per delinquere è stata adeguatamente motivata richiamando continuità, ripetitività degli episodi, modalità esecutive e vincolo familiare, e le scelte in materia di attenuanti e aumenti per continuazione sono conformi ai criteri dell'art. 133 c.p. La Corte ha altresì condannato i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola l'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte di legittimità richiede che, se si lamenta l'inutilizzabilità di intercettazioni, il ricorso per cassazione illustri l'incidenza dell'eliminazione del dato probatorio sul complessivo quadro probatorio, altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può fondare la decisione sul singolo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma; è sufficiente che il giudice motivi quale elemento ha ritenuto determinante per concedere o negare l'attenuante
Previsione di una circostanza attenuante speciale; nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto che tale attenuante non prevaleva sulle aggravanti, motivando la scelta sulla base degli elementi di personalità e della gravità dei reati
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, comprensive della condanna alle spese processuali e, se ricorre colpa, della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici: non è sufficiente sollevare censure generiche o chiedere una rilettura del materiale probatorio; il ricorso deve indicare chiaramente i punti di doglianza rispetto alla motivazione del giudice di merito
- Quando si denuncia l'inutilizzabilità di una prova (es. intercettazioni), bisogna illustrare l'incidenza dell'eventuale esclusione sul complesso probatorio e dimostrare che senza quella prova il convincimento non reggerebbe
- Le dichiarazioni di un collaboratore/chiamante possono essere ritenute attendibili se spontanee, coerenti, non finalizzate a benefici cautelari e corroborate da riscontri esterni; per impugnarne l'attendibilità occorre confutare specificamente questi aspetti
- Per contestare l'esistenza di un'associazione per delinquere è necessario offrire argomentazioni concrete contrarie agli elementi tipici (organizzazione anche minima, continuità e indeterminatezza del programma criminoso, ruolo stabile dei partecipanti), non semplici affermazioni di assenza di leader o di pianificazione
- Sul piano sanzionatorio il giudice può basarsi su uno degli elementi di cui all'art.133 c.p. per escludere o non concedere le attenuanti generiche; la scelta motivata su un elemento prevalente è legittima e difficilmente censurabile in cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14278/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14280/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14281/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14284/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14285/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14286/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →