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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15574/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per reati contravvenzionali commessi in data 15/11/2018. Ha dedotto: 1) violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive ex art. 58 l. 689/1981, in particolare lavori di pubblica utilità o, in subordine, detenzione domiciliare e semilibertà; 2) vizio in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) vizio della dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. Sosteneva, in sostanza, che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso trattamenti sanzionatori più favorevoli e avesse motivato in modo insufficiente sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un'effettiva critica alla motivazione impugnata. Quanto alle pene sostitutive, la Corte ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello sulla negativa personalità dell'imputato, sui precedenti penali specifici e sulla già sperimentata inefficacia di precedenti trattamenti sanzionatori sostitutivi, nonché sulla recidiva a breve distanza dall'ultima esecuzione penale. Ha giudicato corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, sul tasso alcolemico elevato, sulla circolazione con veicolo privo di revisione e assicurazione e sui plurimi precedenti. Ha infine ritenuto congrua la pena, anche per la riduzione dell'aumento per continuazione e per la collocazione della sanzione vicino al minimo edittale. Ha escluso la possibilità di rilevare l'eventuale prescrizione sopravvenuta, perché il ricorso era inammissibile e quindi mancava un valido rapporto di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 58 l. 689/1981

    potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive

    La sostituzione della pena detentiva è subordinata a un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del condannato e sulla prevenzione della recidiva, da compiersi alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; il diniego va motivato.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro di riferimento per la determinazione della pena e per la valutazione dei presupposti delle pene sostitutive, in base alla personalità del reo, alla gravità del fatto e agli altri indici legali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute non è consentita quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza, difettando un valido rapporto di impugnazione.

  • l. 27 settembre 2021, n. 134

    Richiamata solo per indicare l'intervento di riforma della disciplina della prescrizione, applicabile dopo il periodo disciplinato dalla riforma Orlando.

  • d.l. / l. c.d. riforma Orlando

    termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado

    Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 è richiamata la disciplina che introduce una sospensione del termine di prescrizione di diciotto mesi dopo la sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • La richiesta di pene sostitutive della pena detentiva richiede una motivazione specifica sulla prognosi di efficacia rieducativa e preventiva; il giudice può negarle valorizzando precedenti penali, reiterazione del reato e fallimento di precedenti misure sostitutive.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi, anche in modo sintetico, senza dover confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
  • La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito e il controllo di legittimità interviene solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non può essere pronunciata d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, perché manca un valido rapporto di impugnazione.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente se il giudice evidenzia, anche sinteticamente, gli elementi dell'art. 133 c.p. che hanno guidato la quantificazione sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativePena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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