Cassazione Penale, Sentenza n. 29965/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perrotta era stato ritenuto responsabile del reato di frode verso l'assicurazione (art. 642, comma 2 c.p.) avendo denunciato il furto di una Audi A3 che in realtà, secondo l'accusa, non era mai stata nella sua disponibilità e la cui vendita risultava formalmente attestata con documentazione ritenuta falsa; era inoltre contestato il reato di cui all'art. 367 c.p. per aver indotto il figlio a denunciare il furto. In cassazione il difensore ha dedotto l'insufficienza probatoria, sostenendo che Perrotta fosse stato a sua volta truffato e che non vi fossero elementi per attribuirgli la contraffazione dei documenti né per ritenere che avesse indotto il figlio a presentare la denuncia; ha poi censurato la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (violazione artt. 62-bis, 99, 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello, con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto dimostrati elementi indicativi della responsabilità dell'imputato (registrazione PRA di un atto di compravendita con documentazione ritenuta falsa, veicolo posto sotto sequestro e poi venduto a terzi, incongruenze sulla disponibilità del veicolo al momento dell'assicurazione e della denuncia). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo al reato di cui all'art. 367 per non essere stato proposto in appello. Quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti/sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto la motivazione di merito esente da manifesta illogicità e quindi insindacabile. Per questo ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
codice penale, art. 642, comma 2
La norma è stata interpretata alla luce degli elementi fattuali: la registrazione di un contratto di compravendita inesistente o con documenti falsi e la circostanza che il veicolo non fosse nella disponibilità dell'imputato sono state ritenute idonee a integrare il delitto di truffa assicurativa.
La Corte d'appello ha ritenuto che l'elemento indiziario fosse sufficiente per attribuire all'imputato il comportamento consistente nell'avere indotto un terzo (il figlio) a denunciare il falso furto; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura sulla insufficienza probatoria poiché si trattava di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
codice penale, art. 61, comma 2
Richiamato nel capo di imputazione (circostanza aggravante o modalità di valutazione della gravità) senza che la Cassazione abbia ritenuto censurabile la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato il diniego e che tale motivazione non presenti manifesta illogicità sindacabile in Cassazione.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione negativa del giudice di merito relativamente alla concessione della sospensione.
Regole sul cumulo e quantificazione della pena/tenuità che sono state trattate dal giudice di merito e ritenute non manifestamente illogiche dalla Cassazione.
codice di procedura penale, art. 616
La norma autorizza la Corte a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha esercitato tale potestà e quantificato la somma in €3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione integrale delle prove: sono precluse censure che chiedano la riconsiderazione del fatto salvo vizi nel percorso argomentativo del giudice di merito.
- Questioni non dedotte in appello sono in linea di massima inammissibili in cassazione; il ricorso per cassazione non può sollevare temi che non siano stati oggetto del giudizio di appello, salvo eccezioni molto limitate.
- La motivazione del giudice di merito sul punto della responsabilità e sul trattamento sanzionatorio (concessione o diniego di attenuanti/sospensione) è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
- Elementi documentali e anagrafiche (es. registrazioni al PRA, atti di vendita, attestati di revisione/collaudo) possono costituire indizi rilevanti per reati di frode assicurativa anche se esistono dichiarazioni contrarie di terzi; spetta al giudice del merito valutare la capacità probatoria di tali elementi.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e infliggere una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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