Cassazione Civile, Ordinanza n. 21620/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impugnava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo all’atto costitutivo della società stessa, nell’ambito del conferimento di un terreno da parte di una socia a liberazione della quota sottoscritta. L’Ufficio aveva ritenuto che il mutuo gravante sul bene, accollato dalla società, non fosse deducibile dalla base imponibile oppure che, comunque, il debito non fosse inerente al conferimento, poiché il finanziamento era stato incassato dalla conferente poco prima del conferimento e appariva collegato all’acquisto del terreno da parte della stessa conferente. La CTR aveva confermato l’atto impositivo. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente o insufficiente, ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, per avere la CTR interpretato atti distinti come collegati in funzione elusiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo di aver agito per valorizzare il terreno e limitare il rischio imprenditoriale; 4) violazione dell’art. 50 d.P.R. n. 131/1986, per non avere dedotto dalla base imponibile la passività rappresentata dal mutuo accollato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, sia per difetto di autosufficienza sia perché non è denunciabile in cassazione un vizio della sentenza di primo grado già ritenuto insussistente dal giudice d’appello. Ha poi respinto congiuntamente gli altri tre motivi, chiarendo che nella controversia non veniva in rilievo l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, bensì l’art. 50 d.P.R. n. 131/1986 sulla determinazione della base imponibile nei conferimenti, e che il mutuo non era deducibile perché non risultava inerente al bene conferito né vi era un accollo esterno con adesione della banca. La Corte ha ribadito che, nei conferimenti immobiliari in società, sono deducibili solo le passività inerenti al bene o diritto trasferito e non quelle contratte dal conferente per finanziamenti personali anteriori al conferimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la limitata costituzione dell’Agenzia.
Norme richiamate
La censura sulla motivazione della sentenza di primo grado era inammissibile anche per difetto di autosufficienza; inoltre, una nullità della decisione di primo grado non può essere fatta valere in cassazione se il giudice d’appello l’ha ritenuta insussistente decidendo nel merito.
Nel caso concreto non era la norma decisiva, perché l’Amministrazione non aveva riqualificato l’atto sulla base di elementi estrinseci, ma aveva contestato la deducibilità di una passività ai sensi dell’art. 50.
Nella determinazione della base imponibile per conferimenti in società sono deducibili solo le passività e gli oneri inerenti al bene o diritto conferito; restano esclusi quelli non collegati all’oggetto del trasferimento, anche se gravanti sul conferente e accollati alla società.
È interpretato in conformità alla disciplina comunitaria sui conferimenti di capitale, che richiede la deduzione delle sole obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento.
Direttiva n. 69/335/CEE
Costituisce la base comunitaria dell’art. 50 d.P.R. n. 131/1986: la base imponibile è il valore reale dei beni conferiti, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa del conferimento.
Direttiva n. 08/7/CE
Ribadisce, in rifusione della direttiva precedente, che la base imponibile dell’imposta sui conferimenti è il valore reale dei beni conferiti meno le obbligazioni e gli oneri sostenuti dalla società a causa del conferimento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel conferimento di immobili in società, ai fini dell’imposta di registro, la deducibilità delle passività dalla base imponibile presuppone un nesso di inerenza tra il debito e il bene conferito; non basta che il debito gravi formalmente sul bene o sia stato assunto dal conferente.
- Se il mutuo è stato acceso dal conferente per un finanziamento personale anteriore al conferimento, la relativa passività non è deducibile dalla base imponibile, salvo che risulti un effettivo collegamento con l’oggetto del conferimento e con l’interesse della società conferitaria.
- L’accollo rilevante ai fini della riduzione della base imponibile richiede, di regola, un accollo esterno che produca un debito diretto della società verso il creditore; l’accollo meramente interno non è sufficiente se il conferente resta l’unico obbligato verso la banca.
- In sede di legittimità non è censurabile la nullità della sentenza di primo grado quando il giudice d’appello abbia escluso il vizio e deciso nel merito, atteso l’effetto sostitutivo della sentenza di appello.
- La riqualificazione dell’atto ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 non è pertinente quando la contestazione dell’Ufficio riguarda soltanto la deducibilità di una passività ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto.
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