Cassazione Civile, Ordinanza n. 35312/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento Tarsu 2011 emessa nei confronti della società proprietaria o gestrice di un albergo di Palermo. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo illegittima la delibera tariffaria comunale nella parte in cui assoggettava gli immobili destinati ad albergo a una tariffa molto superiore rispetto a quella delle civili abitazioni, salvo gli spazi destinati a ristorazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 d.lgs. 507/1993 e della disciplina regolamentare comunale sulla Tarsu 2011, sostenendo che la distinzione tariffaria tra alberghi e civili abitazioni è legittima, in quanto la maggiore produzione di rifiuti da parte delle strutture alberghiere costituisce dato di comune esperienza. Ha anche difeso l’ammissibilità del ricorso contro le eccezioni preliminari del contribuente. La società controricorrente ha resistito eccependo varie inammissibilità e sostenendo la correttezza della disapplicazione della tariffa.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del Comune e fondato il motivo. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, in materia di TARSU, è legittima la delibera comunale che distingua gli esercizi alberghieri dalle civili abitazioni e li assoggetti a una tariffa superiore, perché la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi è dato di comune esperienza e criterio legittimo di classificazione tariffaria. Ha inoltre ribadito che la legittimità della delibera va apprezzata in relazione al rapporto tra tariffe e costi del servizio e che per gli atti generali come la delibera tariffaria non sussiste un obbligo di motivazione in senso tradizionale. La Corte ha quindi escluso che fosse illegittima la delibera comunale sotto il profilo dedotto dalla contribuente, ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha poi compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato proposto per contestare l’erronea applicazione dell’art. 68 d.lgs. 507/1993 da parte del giudice tributario
regola la disciplina TARSU richiamata come base normativa della tariffazione differenziata e della classificazione delle utenze
richiamato dalla CTR per la disapplicazione incidentale dell’atto amministrativo illegittimo nel processo tributario; la Corte non contesta in astratto il potere di disapplicazione, ma esclude la pretesa illegittimità della tariffa
richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla mancanza di obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa TARSU
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato come parametro di sistema che assume la capacità produttiva di rifiuti quale criterio di classificazione e valutazione della tariffa
Massime di principio
- In tema di TARSU, è legittima la disciplina tariffaria comunale che distingua gli esercizi alberghieri dalle civili abitazioni e li assoggetti a una tariffa più elevata, quando tale differenziazione sia coerente con la maggiore capacità produttiva di rifiuti della categoria alberghiera, dato di comune esperienza.
- La legittimità della tariffa va valutata non sulla mera comparazione astratta tra categorie, ma in rapporto ai costi del servizio e ai criteri di classificazione economica adottati dal regolamento.
- Le delibere tariffarie comunali aventi contenuto generale non richiedono una motivazione analitica nei confronti dei singoli destinatari, essendo rivolte a una pluralità indeterminata di soggetti.
- Il potere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente un atto amministrativo generale presuppone una effettiva illegittimità dell’atto: se la tariffa è conforme alla disciplina di settore e alla giurisprudenza consolidata, non vi è spazio per la disapplicazione.
- Quando la controversia ruota solo su questioni di diritto e non richiede nuovi accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35141/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35155/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35156/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35157/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →