Cassazione Penale, Sentenza n. 46424/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione deducente vizio di motivazione. Il ricorrente contestava l'accertamento probatorio fondato sull'attribuzione di un'utenza telefonica e sull'individuazione della sua presenza nei luoghi dei delitti tramite celle telefoniche, denunciando una doppia presunzione: 1) presunzione che l'utenza appartenesse all'imputato; 2) presunzione della partecipazione ai furti desunta dalla presenza rilevata dalle celle. Inoltre si sosteneva che i dati delle celle fossero indizi generici, non gravi e precisi, per l'ampiezza della copertura dei ponti radio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità e meramente reiterativo delle stesse doglianze già affrontate e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale. La Corte d'appello aveva invece dimostrato con certezza l'attribuzione dell'utenza al ricorrente con plurime risultanze: arresto in flagranza di un complice a Cremona; contatti ripetuti tra l'utenza in esame e il telefono dell'arrestato nelle stesse fasce orarie; conversazioni intercettate in cui parenti si rivolgono all'utilizzatore chiamandolo Viktor; messaggio di auguri per il compleanno rivolto a quella utenza; chiamata di verifica della polizia giudiziaria cui l'imputato ha risposto mentre era ripreso dalle telecamere. Da ciò la Corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione ai furti commessi a Cremona e, per connessione logica (ripetuta presenza dell'imputato con gli stessi complici nei medesimi luoghi e orari di altri furti), ha esteso la responsabilità anche agli altri episodi. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.
Aggravante originariamente contestata e parzialmente esclusa dalla Corte d'appello limitatamente a quattro episodi; la Corte di cassazione non ha riformato tale valutazione di merito.
Norma applicata per la declaratoria di cessazione del ricorso e per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (euro 3.000,00).
Massime di principio
- La mera contestazione della valutazione dei fatti in sede di merito non è sufficiente in Cassazione: il motivo deve essere specifico e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- L'attribuzione di un'utenza telefonica a una persona, se supportata da elementi convergenti (contatti, messaggi identificativi, risposte a chiamate di verifica, riscontri video), può costituire prova certa della titolarità o dell'uso dell'utenza.
- I dati di cella telefonica sono indizi che, sebbene possano avere limiti di precisione, possono assumere valore probatorio significativo se corroborati da altri elementi investigativi e logici.
- Il principio che vieta la doppia presunzione non esclude l'uso concatenato di indizi: è vietato dedurre più passaggi probatori non verificati, ma è legittimo inferire responsabilità quando ogni passaggio sia fondato su riscontri autonomi e concreti.
- La ripetuta presenza di una persona, nelle stesse ore e in compagnia degli stessi soggetti in più occasioni in cui si consumano reati, è un elemento indiziario forte che può giustificare l'attribuzione della partecipazione anche in assenza di prova diretta in ciascun episodio.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di inammissibilità e le conseguenze economiche (spese processuali e sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) quando il motivo è generico o reiterativo.
Testo integrale
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