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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46424/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione deducente vizio di motivazione. Il ricorrente contestava l'accertamento probatorio fondato sull'attribuzione di un'utenza telefonica e sull'individuazione della sua presenza nei luoghi dei delitti tramite celle telefoniche, denunciando una doppia presunzione: 1) presunzione che l'utenza appartenesse all'imputato; 2) presunzione della partecipazione ai furti desunta dalla presenza rilevata dalle celle. Inoltre si sosteneva che i dati delle celle fossero indizi generici, non gravi e precisi, per l'ampiezza della copertura dei ponti radio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità e meramente reiterativo delle stesse doglianze già affrontate e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale. La Corte d'appello aveva invece dimostrato con certezza l'attribuzione dell'utenza al ricorrente con plurime risultanze: arresto in flagranza di un complice a Cremona; contatti ripetuti tra l'utenza in esame e il telefono dell'arrestato nelle stesse fasce orarie; conversazioni intercettate in cui parenti si rivolgono all'utilizzatore chiamandolo Viktor; messaggio di auguri per il compleanno rivolto a quella utenza; chiamata di verifica della polizia giudiziaria cui l'imputato ha risposto mentre era ripreso dalle telecamere. Da ciò la Corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione ai furti commessi a Cremona e, per connessione logica (ripetuta presenza dell'imputato con gli stessi complici nei medesimi luoghi e orari di altri furti), ha esteso la responsabilità anche agli altri episodi. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Aggravante originariamente contestata e parzialmente esclusa dalla Corte d'appello limitatamente a quattro episodi; la Corte di cassazione non ha riformato tale valutazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la declaratoria di cessazione del ricorso e per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (euro 3.000,00).

Massime di principio

  • La mera contestazione della valutazione dei fatti in sede di merito non è sufficiente in Cassazione: il motivo deve essere specifico e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • L'attribuzione di un'utenza telefonica a una persona, se supportata da elementi convergenti (contatti, messaggi identificativi, risposte a chiamate di verifica, riscontri video), può costituire prova certa della titolarità o dell'uso dell'utenza.
  • I dati di cella telefonica sono indizi che, sebbene possano avere limiti di precisione, possono assumere valore probatorio significativo se corroborati da altri elementi investigativi e logici.
  • Il principio che vieta la doppia presunzione non esclude l'uso concatenato di indizi: è vietato dedurre più passaggi probatori non verificati, ma è legittimo inferire responsabilità quando ogni passaggio sia fondato su riscontri autonomi e concreti.
  • La ripetuta presenza di una persona, nelle stesse ore e in compagnia degli stessi soggetti in più occasioni in cui si consumano reati, è un elemento indiziario forte che può giustificare l'attribuzione della partecipazione anche in assenza di prova diretta in ciascun episodio.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di inammissibilità e le conseguenze economiche (spese processuali e sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) quando il motivo è generico o reiterativo.

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