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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15416/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell'opposizione proposta da un difensore d'ufficio contro il decreto che aveva respinto la sua domanda di liquidazione del compenso maturato per l'attività svolta in un giudizio penale. Il tribunale aveva ritenuto che, per ottenere la liquidazione, il professionista dovesse dimostrare di avere esperito un serio tentativo di recupero del credito professionale e aveva considerato ostativa la mancata produzione di un verbale di pignoramento immobiliare negativo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. 115/2002, sostenendo che era sufficiente dimostrare un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, senza che fosse necessario un verbale di pignoramento immobiliare negativo, essendo invece già state prodotte un'esecuzione mobiliare negativa e visure immobiliari infruttuose; con il secondo si è denunciata la violazione degli artt. 287 e 288, comma 2, c.p.c., per la correzione del provvedimento quanto alle spese di lite senza che la condanna alle spese fosse stata espressamente pronunciata nella motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, è sufficiente la prova di aver inutilmente esperito procedure serie e non pretestuose di recupero del credito professionale. Ha chiarito che non è necessario produrre un verbale di pignoramento immobiliare negativo, potendo essere sufficiente dimostrare di avere ottenuto un titolo esecutivo e di avere intrapreso un'esecuzione mobiliare rimasta infruttuosa, ovvero di avere verificato, tramite visure, l'assenza di beni immobili aggredibili. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la regolazione delle spese dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio in base all'esito finale della causa. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Padova in diversa persona per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, incluse quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 D.P.R. 115/2002

    richiama i criteri e le modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio

  • art. 116 D.P.R. 115/2002

    subordina la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio alla dimostrazione dell'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale

  • art. 84 D.P.R. 115/2002

    indica il rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione o di rigetto della liquidazione

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 555 c.p.c.

    richiamato per descrivere la forma del pignoramento immobiliare, che si perfeziona con notifica e trascrizione dell'atto

  • art. 287 c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo con riferimento alla correzione dei provvedimenti

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo con riferimento agli effetti della correzione e alla regolazione delle spese

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il professionista deve provare di aver esperito senza esito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, ma non è richiesta anche la prova dell'effettiva incapienza patrimoniale del debitore.
  • È sufficiente, di regola, dimostrare di avere ottenuto un titolo per il pagamento del compenso e di avere intrapreso azioni esecutive rimaste infruttuose, oppure di avere verificato tramite visure la mancanza di beni immobili utilmente aggredibili; non è invece indispensabile il deposito di un verbale di pignoramento immobiliare negativo quando il pignoramento non sia stato possibile per assenza di beni.
  • Quando il giudice di rinvio deve riesaminare la decisione sul merito, anche la regolazione delle spese processuali va rinnovata in base all'esito finale della causa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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