Cassazione Civile, Ordinanza n. 15416/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell'opposizione proposta da un difensore d'ufficio contro il decreto che aveva respinto la sua domanda di liquidazione del compenso maturato per l'attività svolta in un giudizio penale. Il tribunale aveva ritenuto che, per ottenere la liquidazione, il professionista dovesse dimostrare di avere esperito un serio tentativo di recupero del credito professionale e aveva considerato ostativa la mancata produzione di un verbale di pignoramento immobiliare negativo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. 115/2002, sostenendo che era sufficiente dimostrare un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, senza che fosse necessario un verbale di pignoramento immobiliare negativo, essendo invece già state prodotte un'esecuzione mobiliare negativa e visure immobiliari infruttuose; con il secondo si è denunciata la violazione degli artt. 287 e 288, comma 2, c.p.c., per la correzione del provvedimento quanto alle spese di lite senza che la condanna alle spese fosse stata espressamente pronunciata nella motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, è sufficiente la prova di aver inutilmente esperito procedure serie e non pretestuose di recupero del credito professionale. Ha chiarito che non è necessario produrre un verbale di pignoramento immobiliare negativo, potendo essere sufficiente dimostrare di avere ottenuto un titolo esecutivo e di avere intrapreso un'esecuzione mobiliare rimasta infruttuosa, ovvero di avere verificato, tramite visure, l'assenza di beni immobili aggredibili. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la regolazione delle spese dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio in base all'esito finale della causa. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Padova in diversa persona per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, incluse quelle di legittimità.
Norme richiamate
richiama i criteri e le modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio
subordina la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio alla dimostrazione dell'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale
indica il rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione o di rigetto della liquidazione
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per descrivere la forma del pignoramento immobiliare, che si perfeziona con notifica e trascrizione dell'atto
dedotto nel secondo motivo con riferimento alla correzione dei provvedimenti
dedotto nel secondo motivo con riferimento agli effetti della correzione e alla regolazione delle spese
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il professionista deve provare di aver esperito senza esito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, ma non è richiesta anche la prova dell'effettiva incapienza patrimoniale del debitore.
- È sufficiente, di regola, dimostrare di avere ottenuto un titolo per il pagamento del compenso e di avere intrapreso azioni esecutive rimaste infruttuose, oppure di avere verificato tramite visure la mancanza di beni immobili utilmente aggredibili; non è invece indispensabile il deposito di un verbale di pignoramento immobiliare negativo quando il pignoramento non sia stato possibile per assenza di beni.
- Quando il giudice di rinvio deve riesaminare la decisione sul merito, anche la regolazione delle spese processuali va rinnovata in base all'esito finale della causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15298/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15301/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15302/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15303/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15315/2022 del 13/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →