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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2340/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la mancata riqualificazione dei fatti da ricettazione a furto (violazione di legge e vizio di motivazione); 2) l'omessa valutazione da parte della corte d'appello della richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (riferita alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 150/2022), nonostante memoria depositata in appello e consenso dell'imputato; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al rigetto della richiesta di diminuzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (riqualificazione in furto) e il terzo motivo (dosimetria della pena), ritenendoli reiterativi o manifestamente infondati. Ha invece accolto il secondo motivo: è stata riconosciuta l'omessa e insufficiente motivazione della corte territoriale circa la mancata valutazione della richiesta di applicazione delle pene sostitutive introdotte dal D.Lgs. 150/2022 e della memoria depositata con il consenso dell'imputato. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sulle sanzioni sostitutive e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La sentenza di condanna è stata dunque ritenuta irrevocabile nei punti non annullati.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di ricettazione, contestata in primo grado e confermata in appello; sulla base della imputazione per ricettazione è stata confermata la condanna.

  • artt. 624-625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Norme sul delitto di furto, richiamate dal ricorrente per chiedere la riqualificazione; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di interesse e reiterativa, confermando la motivazione della corte di appello che aveva escluso la corrispondenza tra confessione tardiva e modalità del furto.

  • D.Lgs. 150/2022, art. 95

    Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto

    Disposizione transitoria che ha reso immediatamente applicabili alle impugnazioni pendenti le nuove regole sulle pene sostitutive; la Corte ne trae il principio che le nuove pene sostitutive possono essere applicate anche in appello se la questione è tempestivamente proposta.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata quale riferimento alle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte segnala che l'applicabilità in appello richiede una specifica richiesta dell'imputato.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale sul procedimento bifasico (sentencing) per la pronuncia sulle pene sostitutive: la giurisprudenza richiede che l'imputato formuli la richiesta almeno nelle conclusioni d'appello o comunque entro l'udienza di discussione.

  • art. 53, 58, 61 L. 24/11/1981 n. 689 (riformulate dal D.Lgs. 150/22)

    Art. 61: nel dispositivo della sentenza di condanna ... il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva

    Queste norme disciplinano le ipotesi e le modalità di applicazione delle pene sostitutive; la Corte interpreta che il giudice può direttamente disporre la sostituzione della pena al momento del dispositivo se possiede il consenso dell'imputato e ritiene sussistenti i presupposti, altrimenti procede al modello bifasico con udienza successiva.

  • art. 62, 63, 66 L. 689/81 (riformulate dal D.Lgs. 150/22)

    Norme sull'esecuzione e sul controllo delle pene sostitutive (ruolo del magistrato di sorveglianza e dell'ufficio di esecuzione penale esterna) e sulla revoca del beneficio; evidenziano che la pronuncia anticipata sulle sanzioni non esclude successivi controlli o revoche.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che la scelta della misura rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione sulla dosimetria è adeguata se richiama l'impiego dei criteri contemplati dall'art. 133, salvo che la pena sia molto superiore alla misura media edittale.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte finale per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza rispetto agli aspetti non annullati; norma che disciplina l'effetto dell'annullamento parziale e la conservazione di parti irrevocabili della sentenza.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione di pene sostitutive in fase di appello deve essere formulata in modo specifico e tempestivo: almeno nelle conclusioni (scritte o orali) o comunque entro l'udienza di discussione; una memoria depositata prima dell'udienza con il consenso dell'imputato è idonea a porre la questione.
  • Se il giudice di appello omette di valutare una richiesta di pene sostitutive tempestivamente proposta e accompagnata dal consenso, la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte della decisione e rinviare per nuovo esame.
  • Il giudice, se al momento del dispositivo ha già acquisito il consenso dell'imputato e ritiene sussistenti i presupposti, può direttamente applicare la pena sostitutiva senza procedere all'udienza di 'sentencing'; in alternativa è ammesso il modello bifasico con udienza successiva per acquisire informazioni dall'Ufficio di esecuzione penale esterna.
  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione sulla dosimetria è generalmente adeguata se indica l'uso dei criteri dell'art. 133 cod. pen., ma richiede spiegazioni più dettagliate solo se la pena è di molto superiore alla misura media edittale.
  • Le doglianze reiterative (che ripropongono argomentazioni già valutate e confutate in grado di merito) sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione; per ottenere riqualificazione del fatto occorre portare elementi nuovi o mostrare concreta nullità/errore di diritto non risolto.
  • L'applicazione immediata di una pena sostitutiva non impedisce il successivo controllo, integrazione o revoca da parte del magistrato di sorveglianza o dell'ufficio esecuzione penale esterna, secondo le modalità previste dalla normativa.

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