Cassazione Penale, Sentenza n. 2340/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la mancata riqualificazione dei fatti da ricettazione a furto (violazione di legge e vizio di motivazione); 2) l'omessa valutazione da parte della corte d'appello della richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (riferita alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 150/2022), nonostante memoria depositata in appello e consenso dell'imputato; 3) carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al rigetto della richiesta di diminuzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (riqualificazione in furto) e il terzo motivo (dosimetria della pena), ritenendoli reiterativi o manifestamente infondati. Ha invece accolto il secondo motivo: è stata riconosciuta l'omessa e insufficiente motivazione della corte territoriale circa la mancata valutazione della richiesta di applicazione delle pene sostitutive introdotte dal D.Lgs. 150/2022 e della memoria depositata con il consenso dell'imputato. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sulle sanzioni sostitutive e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La sentenza di condanna è stata dunque ritenuta irrevocabile nei punti non annullati.
Norme richiamate
Norma relativa al delitto di ricettazione, contestata in primo grado e confermata in appello; sulla base della imputazione per ricettazione è stata confermata la condanna.
artt. 624-625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Norme sul delitto di furto, richiamate dal ricorrente per chiedere la riqualificazione; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di interesse e reiterativa, confermando la motivazione della corte di appello che aveva escluso la corrispondenza tra confessione tardiva e modalità del furto.
Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
Disposizione transitoria che ha reso immediatamente applicabili alle impugnazioni pendenti le nuove regole sulle pene sostitutive; la Corte ne trae il principio che le nuove pene sostitutive possono essere applicate anche in appello se la questione è tempestivamente proposta.
Norma richiamata quale riferimento alle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte segnala che l'applicabilità in appello richiede una specifica richiesta dell'imputato.
Norma procedurale sul procedimento bifasico (sentencing) per la pronuncia sulle pene sostitutive: la giurisprudenza richiede che l'imputato formuli la richiesta almeno nelle conclusioni d'appello o comunque entro l'udienza di discussione.
art. 53, 58, 61 L. 24/11/1981 n. 689 (riformulate dal D.Lgs. 150/22)
Art. 61: nel dispositivo della sentenza di condanna ... il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva
Queste norme disciplinano le ipotesi e le modalità di applicazione delle pene sostitutive; la Corte interpreta che il giudice può direttamente disporre la sostituzione della pena al momento del dispositivo se possiede il consenso dell'imputato e ritiene sussistenti i presupposti, altrimenti procede al modello bifasico con udienza successiva.
art. 62, 63, 66 L. 689/81 (riformulate dal D.Lgs. 150/22)
Norme sull'esecuzione e sul controllo delle pene sostitutive (ruolo del magistrato di sorveglianza e dell'ufficio di esecuzione penale esterna) e sulla revoca del beneficio; evidenziano che la pronuncia anticipata sulle sanzioni non esclude successivi controlli o revoche.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che la scelta della misura rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione sulla dosimetria è adeguata se richiama l'impiego dei criteri contemplati dall'art. 133, salvo che la pena sia molto superiore alla misura media edittale.
Richiamato nella parte finale per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza rispetto agli aspetti non annullati; norma che disciplina l'effetto dell'annullamento parziale e la conservazione di parti irrevocabili della sentenza.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive in fase di appello deve essere formulata in modo specifico e tempestivo: almeno nelle conclusioni (scritte o orali) o comunque entro l'udienza di discussione; una memoria depositata prima dell'udienza con il consenso dell'imputato è idonea a porre la questione.
- Se il giudice di appello omette di valutare una richiesta di pene sostitutive tempestivamente proposta e accompagnata dal consenso, la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte della decisione e rinviare per nuovo esame.
- Il giudice, se al momento del dispositivo ha già acquisito il consenso dell'imputato e ritiene sussistenti i presupposti, può direttamente applicare la pena sostitutiva senza procedere all'udienza di 'sentencing'; in alternativa è ammesso il modello bifasico con udienza successiva per acquisire informazioni dall'Ufficio di esecuzione penale esterna.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione sulla dosimetria è generalmente adeguata se indica l'uso dei criteri dell'art. 133 cod. pen., ma richiede spiegazioni più dettagliate solo se la pena è di molto superiore alla misura media edittale.
- Le doglianze reiterative (che ripropongono argomentazioni già valutate e confutate in grado di merito) sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione; per ottenere riqualificazione del fatto occorre portare elementi nuovi o mostrare concreta nullità/errore di diritto non risolto.
- L'applicazione immediata di una pena sostitutiva non impedisce il successivo controllo, integrazione o revoca da parte del magistrato di sorveglianza o dell'ufficio esecuzione penale esterna, secondo le modalità previste dalla normativa.
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