Cassazione Civile, Ordinanza n. 03159/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello della società contribuente contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, con cui era stata contestata una maggiore IRES per effetto dell'addizionale cd. Robin tax. Dopo la proposizione del ricorso, la società ha depositato istanza chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, deducendo di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della L. n. 197 del 2022 e di avere versato quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia, rilevando che la contribuente aveva documentato la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
La Corte ha applicato la disposizione rilevando che il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento integra il presupposto per la definizione del giudizio pendente.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»
La Corte ha ritenuto che, essendo stato depositato quanto richiesto dal comma 197, il processo dovesse essere dichiarato estinto con ordinanza.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la sua applicazione è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta nel giudizio pendente l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, il giudice deve dichiarare estinto il processo secondo la disciplina speciale applicabile.
- La definizione agevolata della lite esclude la prosecuzione del giudizio di legittimità e comporta la regolazione delle spese secondo la previsione speciale, con permanenza a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non estensibile analogicamente.
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