Cassazione Civile, Ordinanza n. 32680/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori turnisti contro la società datrice di lavoro per ottenere differenze retributive relative alla cassa integrazione guadagni ordinaria. I lavoratori sostenevano che, quando l'attività mensile è stata solo parzialmente prestata per effetto della sospensione, la retribuzione utile andasse calcolata con il divisore convenzionale 173 previsto dal CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle in ceramica e refrattari, senza riduzione per il fatto che i turnisti osservavano un orario inferiore alle 40 ore settimanali (144 ore mensili). La Corte d'appello aveva accolto la domanda. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del CCNL e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., sostenendo che per i turnisti occorresse un riproporzionamento del calcolo della retribuzione oraria e delle decurtazioni legate alla CIGO; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 66 del CCNL sotto il profilo dell'abnormità delle conseguenze applicative derivanti dall'interpretazione seguita dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dando continuità al proprio orientamento già espresso in precedenti analoghi. Ha affermato che il criterio della mensilizzazione non esclude, per la commisurazione di istituti retributivi diversi, la necessità di individuare il valore orario della retribuzione mensile; per il personale del settore ceramico, in applicazione degli artt. 63 e 66 del CCNL del 28 agosto 2014, tale valore va determinato con il divisore convenzionale 173, da applicare a tutti i lavoratori, senza riproporzionamento per i turnisti che osservano un orario inferiore alle 40 ore settimanali e alle 173 ore mensili. La società è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, per effetto del rigetto, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo.
art. 66 c.c.n.l. 28 agosto 2014
La clausola collettiva va interpretata nel senso che il divisore 173 si applica a tutti i lavoratori del settore, anche ai turnisti con orario inferiore alle 40 ore settimanali, senza riproporzionamento.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.
Sono evocati dalla ricorrente come criteri ermeneutici che la Corte di merito avrebbe violato nell'interpretazione del contratto collettivo.
art. 63 c.c.n.l. 28 agosto 2014
È richiamato insieme all'art. 66 come base collettiva per l'applicazione del divisore convenzionale 173.
La Corte richiama per rinviare alle motivazioni di precedenti decisioni conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel settore regolato da un contratto collettivo, il criterio della mensilizzazione della retribuzione non impedisce di individuare una retribuzione oraria convenzionale quando ciò sia necessario per calcolare istituti retributivi diversi, come integrazioni o prestazioni connesse alla sospensione del lavoro.
- Quando il contratto collettivo prevede un divisore convenzionale unico per la determinazione della retribuzione oraria, tale parametro va applicato in modo uniforme a tutti i lavoratori della categoria, salvo una chiara previsione contraria.
- L'interpretazione della clausola collettiva deve privilegiare la lettura coordinata delle disposizioni del contratto e la ricostruzione della volontà delle parti sociali, ma non può portare a un riproporzionamento non previsto dal testo o dal sistema contrattuale.
- In cassazione, il richiamo a precedenti conformi consente di respingere i motivi di ricorso quando la questione sia già stata risolta in modo consolidato, con continuità di orientamento.
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