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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27062/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La lite nasce da una pretesa di risarcimento del danno per asserito spoglio illecito della codetenzione di un immobile adibito a convivenza more uxorio. Il Tribunale aveva riconosciuto l'illecito e condannato la proprietaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'appello ha riformato parzialmente, escludendo la prova del danno patrimoniale e liquidando solo un danno non patrimoniale in via equitativa in Euro 2.000, con conseguente condanna dell'appellante alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccedenza. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente, pur allegando che la sentenza era stata notificata a mezzo PEC, non ha depositato entro il termine di legge la relata di notificazione della sentenza impugnata, limitandosi a produrre copia della sentenza con attestazione di conformità e altri documenti ritenuti non equipollenti. La parte resistente ha eccepito e sostenuto la correttezza della declaratoria di improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Ritiene decisivo il mancato deposito, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, della relata di notificazione della stessa, documento richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La successiva produzione documentale depositata dal ricorrente dopo la proposta di definizione anticipata viene considerata tardiva e comunque inidonea a supplire alla mancanza, perché non coincide con la relata di notifica e non consente la verifica diretta della tempestività dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente è condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., nonché agli ulteriori oneri accessori e al contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione della copia notificata della sentenza con la relata di notificazione, ove la sentenza si assuma notificata, comporta improcedibilità del ricorso; il documento deve essere depositato entro il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione successiva del documento mancante è ammessa solo entro i limiti temporali e funzionali compatibili con il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; non può essere usata per recuperi tardivi oltre quel termine.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata comunicata alle parti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto era ormai spirato quando è stato notificato il ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    la disponibilità del documento nel fascicolo della controparte può rilevare ai fini dell'esclusione dell'improcedibilità solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 96 c.p.c.

    in conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta, la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata e liquida una somma ulteriore.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'istanza, ma non ritenuto idoneo a superare l'onere processuale omesso.

  • art. 6 CEDU

    la Corte richiama la sentenza della Corte EDU Patricolo e Brutti c. Italia per affermare la compatibilità convenzionale della declaratoria di improcedibilità per omesso deposito della relata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si deduca che la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di legge la copia notificata della decisione con la relata di notificazione, poiché tale adempimento consente il controllo officioso della tempestività del ricorso.
  • La mancanza della sola relata di notificazione non può essere sanata da documenti equipollenti o da mere dichiarazioni della controparte: la Corte deve poter verificare direttamente il fatto processuale rilevante per il termine breve di impugnazione.
  • La produzione tardiva del documento mancante, effettuata dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, non è idonea a evitare l'improcedibilità.
  • L'improcedibilità può essere esclusa solo se la documentazione mancante risulta comunque già nella disponibilità del giudice per effetto della produzione della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non opera la prova di resistenza: la mancata produzione della relata resta decisiva ai fini dell'improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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