Sentenza del 12/05/2017 n. 11827 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le intimazioni di pagamento relative a cartelle che la società sosteneva di non aver mai ricevuto per irregolarità della notifica. La C.T.R. del Veneto aveva ritenuto le intimazioni non autonomamente impugnabili e le cartelle regolarmente notificate presso la sede sociale, ma aveva comunque escluso le sanzioni perché la società aveva denunciato per truffa e appropriazione indebita la professionista incaricata di pagare le imposte. L’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, che il giudice potesse intervenire sulle sanzioni contenute in cartelle regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate; con il secondo, ha censurato l’esonero dalle sanzioni fondato sulla sola denuncia, senza prova della buona fede e dei controlli svolti dalla società.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: il giudice tributario, dato il carattere impugnatorio del processo, non può modificare d’ufficio un atto non ritualmente impugnato; le cartelle regolarmente notificate e non tempestivamente contestate erano definitive, sicché non era possibile escluderne le sanzioni, neppure ipotizzando una causa di non punibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della C.T.R. e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società. La società è stata condannata alle spese dell’intero processo: 1.700 euro per il primo grado, 2.000 euro per l’appello e 2.700 euro per la Cassazione, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
Il giudice tributario -attesa la struttura impugnatoria del relativo giudizio - non può intervenire sul contenuto di un atto dell'amministrazione finanziaria se non è stato ritualmente investito dell'impugnazione di quell'atto e pertanto (anche prescindendo da ogni altra possibile considerazione) non può intervenire officiosamente sulle sanzioni recate da cartelle ritualmente notificate e divenute definitive perchè non tempestivamente impugnate.
Nel processo tributario il giudice può decidere sul contenuto di un atto dell’Amministrazione solo se l’atto è stato ritualmente impugnato. Se una cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini, diviene definitiva e il giudice non può intervenire d’ufficio sulle sanzioni in essa contenute.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
Ciò in ogni caso, pertanto anche nella supposta ricorrenza di una delle cause di non punibilità previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6.
Anche l’eventuale ricorrenza di una causa di non punibilità prevista dall’art. 6 non consente al giudice tributario di intervenire d’ufficio sulle sanzioni contenute in una cartella definitiva, se l’atto non è stato tempestivamente impugnato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle per cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia, con la conseguenza che l'eventuale erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nè determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il vizio denunciato.
L’errata indicazione del numero o della categoria del vizio di cassazione non rende di per sé inammissibile il motivo: il giudice può riqualificarlo, purché dal suo contenuto sia chiaramente individuabile un vizio astrattamente idoneo a invalidare la decisione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il giudice non può rideterminare o disapplicare d’ufficio il contenuto di cartelle che siano state regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente: la mancata impugnazione comporta la definitività dell’atto.
- La denuncia penale contro il professionista incaricato di adempiere agli obblighi fiscali non riapre, da sola, la possibilità di contestare sanzioni contenute in cartelle definitive; eventuali cause di non punibilità devono essere fatte valere attraverso l’impugnazione ammissibile dell’atto pertinente.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione conta che il vizio sia chiaramente ricavabile dall’argomentazione, non la sola correttezza formale della norma o del numero dell’articolo indicato.
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