Cassazione Civile, Ordinanza n. 03485/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la tassazione di somme percepite da una contribuente divorziata: dopo una revisione giudiziale dell’assegno divorzile, la contribuente aveva ottenuto in un’unica soluzione il pagamento delle rivalutazioni e degli arretrati maturati su importi dovuti a titolo di assegno periodico. La somma era stata indicata nella dichiarazione dei redditi dell’anno di effettivo incasso; successivamente la contribuente chiedeva il rimborso dell’Irpef ritenuta indebitamente versata, sostenendo che la somma dovesse beneficiare della tassazione separata prevista per gli emolumenti arretrati o, comunque, del regime fiscale degli assegni periodici divorzili. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso, ritenendo che si trattasse di percezione in un’unica soluzione di una differenza tra quanto spettante definitivamente e quanto già percepito in via provvisoria, non assimilabile alla fattispecie invocata. Il ricorso per cassazione deduce un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, lett. b), 50, comma 1, e 10, comma 1, lett. c), del TUIR, sostenendo che la somma non fosse un importo una tantum né un compenso o indennità rientrante nella tassazione separata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la tassazione separata sulle somme percepite in unica soluzione, qualificandole come arretrati di assegno divorzile riferiti ad annualità precedenti e divenuti esigibili per effetto di un provvedimento giudiziario che ne aveva rideterminato l’importo in via definitiva. La Corte ha valorizzato il collegamento sistematico tra art. 17 TUIR, che disciplina la tassazione separata degli emolumenti arretrati, e gli artt. 50 e 10 TUIR, dai quali emerge che gli assegni periodici corrisposti al coniuge in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria rientrano nella categoria fiscalmente rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite; è stato inoltre precisato che non si applica il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 917/1986
prevede la tassazione separata degli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenza, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti.
art. 50, comma 1, d.lgs. n. 917/1986
richiama gli assegni periodici assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 917/1986
individua, tra gli oneri deducibili, gli assegni di mantenimento del coniuge fissati dal giudice in conseguenza di separazione o divorzio; la Corte vi collega la fattispecie degli assegni divorzili arretrati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non è stato applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Gli arretrati di assegno divorzile corrisposti in un’unica soluzione, quando siano maturati per effetto di una rideterminazione giudiziale dell’assegno, possono essere ricondotti alla disciplina della tassazione separata prevista per gli emolumenti arretrati.
- Ai fini fiscali, la qualificazione della somma non dipende dal fatto materiale del pagamento in unica soluzione, ma dalla sua natura di importo riferito ad annualità pregresse e divenuto esigibile per un fatto estraneo alla volontà delle parti, quale un provvedimento del giudice.
- Il sistema del TUIR va interpretato in modo coordinato: la previsione generale sulla tassazione separata degli arretrati si collega alla disciplina degli assegni periodici al coniuge e agli oneri deducibili, consentendo di assoggettare al medesimo regime anche gli arretrati dell’assegno divorzile.
- Gli assegni di mantenimento del coniuge fissati dall’autorità giudiziaria sono distinti dagli assegni per i figli e mantengono rilievo fiscale secondo le regole previste dal TUIR per il coniuge beneficiario.
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