Cassazione Penale, Sentenza n. 46084/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 09/06/2022. Maranzano deduce: (1) vizio nella decisione che ha rifiutato la rinnovazione dell'istruttoria per l'acquisizione dei filmati delle telecamere (art. 603 c.p.p.), sostenendo che i video avrebbero chiarito divergenze tra la versione del teste e il capo di imputazione; (2) mancata sussistenza degli elementi del reato di estorsione (art. 629 c.p.), in quanto la persona offesa non avrebbe percepito minaccia e sarebbe mancato il dolo; (3) ricaduta alternativa della condotta nell'esercizio di un diritto o in fattispecie meno gravi (richiamando art. 393 c.p. e art. 610 c.p.). Tomasino deduce genericamente carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione del minimo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Maranzano: il primo motivo è infondato perché la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 1 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice e la Corte territoriale ha plausibilmente ritenuto non necessaria l'acquisizione dei filmati alla luce del cospicuo materiale probatorio (dichiarazioni della persona offesa). I motivi sostanziali diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica (secondo e terzo motivo) sono inammissibili perché costituiscono rimessa in discussione del giudizio di merito oltre i limiti del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p., lett. e) e giurisprudenza consolidata). Per Tomasino: il motivo è generico e indeterminato, privo di adeguata argomentazione sul perché andasse applicato il minimo della pena, quindi inammissibile. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte d'Appello ha riconosciuto detta circostanza attenuante al primo (Maranzano), considerandola equivalente alla recidiva contestata nella determinazione della pena
Il comma 1 prevede che la rinnovazione dell'istruttoria sia rimessa alla discrezionalità del giudice quando questi ritenga che i dati già acquisiti non siano incerti e che l'incombente richiesto non sia decisivo; la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto di acquisire i filmati in presenza di cospicuo materiale probatorio
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limiti del controllo in Cassazione: lett. b) concerne la motivazione in relazione alla legge, lett. e) limita il sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e delle prove; la Suprema Corte ha ritenuto che i motivi proposti tentassero una rivalutazione dei fatti e pertanto fossero inammissibili
Norma incriminatrice dell'estorsione: la difesa contestava la sussistenza degli elementi costitutivi (minaccia, dolo). La Cassazione ha ritenuto che la valutazione sulla esistenza delle minacce rientrasse nel giudizio di merito e non fosse sindacabile in sede di legittimità
Richiamata dalla difesa come possibile giustificazione (esercizio di un diritto): la Corte territoriale ha escluso la possibilità di ricorrere a tale qualificazione e la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto tali da consentire il sindacato
Richiamata come ipotesi alternativa (violenza privata); la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente l'ingiustizia del profitto e ha escluso la sussunzione in tale fattispecie
Consente la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale disposizione irrogando la sanzione di euro 3.000 ciascuno
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, è rimessa alla discrezionalità del giudice: va dimostrato che le prove già acquisite sono incerte e che la prova richiesta è decisiva; in mancanza la richiesta può essere legittimamente respinta
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero sulla valutazione delle prove o una rivalutazione dei fatti: i motivi che si risolvono in mera ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
- I ricorsi devono essere specifici e ben motivati: censure generiche o prive di un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato sono dichiarate inammissibili
- La qualificazione giuridica della condotta (es. estorsione vs. violenza privata o esercizio di un presunto diritto) deve essere contestata dimostrando l'errore di diritto del giudice di merito; non è sufficiente una diversa lettura fattuale
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se vi sono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione; dunque, valutare attentamente la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo
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