Cassazione Penale, Sentenza n. 38633/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro (12/03/2024) che confermava la custodia cautelare in carcere per Iannelli, gravemente indiziato di detenzione di un fucile mitragliatore privo di punzonatura. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) vizio nella qualificazione dell'esaltazione delle impronte papillari e conseguente violazione delle garanzie per gli accertamenti non ripetibili (art. 360 c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità del rilievo dattiloscopico e mancata comunicazione al difensore; (2) carenza di gravi indizi perché le impronte sarebbero state rinvenute sul sacco contenente l'arma e non sull'arma stessa, e contestazione della configurabilità del reato di porto in luogo pubblico/aperto al pubblico; (3) insufficiente motivazione sull'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia cautelare, lamentando che il Tribunale si sia limitato a richiamare precedenti inottemperanze a misure cautelari in altro procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (1) l'esaltazione delle impronte papillari sia attività di prelievo/messa in sicurezza del reperto (fase prodromica all'accertamento tecnico-comparativo) e non accertamento tecnico non ripetibile ai sensi degli artt. 359-360 c.p.p.; pertanto non operava l'obbligo di garanzie ex art. 360 e non sorgeva il diritto alla preventiva avvisatura del difensore dato che al momento dell'operazione non vi era ancora un soggetto identificato come indagato; (2) il rinvenimento delle impronte sul sacco che avvolgeva l'arma, se sepolto a notevole profondità, è fortemente indiziario di maneggiamento finalizzato alla sepoltura dell'arma; il terreno era ritenuto liberamente accessibile e quindi il richiamo al porto abusivo d'arma è corretto anche per fondi non efficacemente recintati; (3) la scelta della misura cautelare più afflittiva è stata giustificata anche richiamando in modo legittimo inosservanze di prescrizioni cautelari emerse in altro procedimento, utili a valutare il rischio di reiterazione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e disposta la comunicazione dello stato detentivo ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sugli accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte ha escluso la sua applicazione all'esaltazione delle impronte papillari ritenendo tale attività parte della fase di prelievo/messa in sicurezza del reperto
Disciplina degli accertamenti urgenti/non ripetibili di natura materiale: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina degli artt. 354-356 alla rilevazione/esaltazione delle impronte
Regole relative agli accertamenti urgenti e alle garanzie: il difensore può assistere ma non sempre è dovuta preventiva avvisatura se non esiste ancora un indagato
Riferimento alla disciplina degli accertamenti tecnici (ripetibili e non); la Corte ha distinto tali accertamenti dall'operazione di prelievo/esaltazione delle impronte
Norma sulle esigenze cautelari (gravi indizi): richiamata implicitamente nella valutazione della gravità degli indizi a carico dell'indagato
Riferimento procedurale contenuto nel ricorso; la decisione valuta la sussistenza dei gravi indizi richiamati
Disciplina delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione (lett. c); la Corte ha ammesso l'uso di elementi tratti da altri procedimenti per valutare il rischio di reiterazione
Riferimento alle norme applicabili in tema di assistenza del difensore e procedure tecniche richiamate nella motivazione
art. 94 co.1 ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale sulla comunicazione dello stato detentivo; la Corte ne dispone l'applicazione
Massime di principio
- L'esaltazione e la fissazione delle impronte digitali sono generalmente considerate attività di prelievo e messa in sicurezza del reperto e non accertamenti tecnici di natura valutativa non ripetibile: pertanto non si applicano automaticamente le garanzie previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 359-360 c.p.p.), ma la disciplina degli accertamenti urgenti (art. 354 e ss.).
- Il difensore ha diritto di assistere alle operazioni di rilievo dattiloscopico, ma la preventiva notifica dell'operazione non è dovuta se, al momento dell'intervento, non è ancora individuata una persona sottoposta alle indagini (procedimento contro ignoti).
- Il ritrovamento di impronte su un involucro che avvolgeva l'arma, soprattutto se sepolto, può costituire indizio grave e significativo di contatto finalizzato alla detenzione/occultamento dell'arma e quindi essere valutato come elemento indiziario rilevante.
- La configurabilità del reato di porto/porto abusivo di arma non richiede necessariamente che il fatto avvenga in luogo pubblico formalmente recintato: un fondo o terreno di proprietà privata accessibile a una generalità di persone o non efficacemente recintato può integrare la nozione di luogo aperto al pubblico ai fini della fattispecie.
- Ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (in particolare del pericolo di reiterazione) il giudice può legittimamente considerare condotte, procedure o inottemperanze emerse in altri procedimenti a carico dell'indagato, poiché sono elementi di fatto utili a valutare l'attitudine all'osservanza delle prescrizioni cautelari.
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