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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04279/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, dopo la laurea in medicina e la frequenza di scuole di specializzazione, agirono contro varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione per i frequentanti le scuole di specializzazione. I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo il diritto prescritto. In Cassazione i ricorrenti dedussero cinque motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo che essi erano medici dipendenti del SSN, da cui deriverebbe l'imprescrittibilità del diritto o, in subordine, il decorso della prescrizione solo dal pensionamento; 2) nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla prescrizione; 3) carenza di motivazione sulla spettanza del risarcimento anche ai medici che avessero iniziato la specializzazione prima del 1983; 4) e 5) errori nella regolazione delle spese, sostenendo l'esistenza di soccombenza reciproca, la necessità di compensazione per incertezza della lite, l'erroneità della condanna solidale e dell'aumento previsto per la difesa contro una pluralità di parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, osservando che era formulato come vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. pur avendo ad oggetto una questione di diritto e che, in ogni caso, la qualità di dipendenti del SSN non rilevava ai fini della prescrizione, poiché il danno lamentato era maturato durante la specializzazione e prima di qualsiasi rapporto di lavoro; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione per relationem ai precedenti della Corte era sufficiente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata, avendo il giudice d'appello deciso solo sulla prescrizione; i motivi sulle spese sono stati respinti perché non vi era stato appello incidentale, la questione della prescrizione non era dubbia al tempo della proposizione della domanda, il valore della causa si determinava sulla domanda di maggior valore con applicazione del cumulo di capitale, interessi e rivalutazione, e la condanna solidale alle spese era corretta in presenza di una questione unica e comune a tutti gli appellanti. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di euro 3.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Non può essere usato per denunciare un'omessa pronuncia o la mancata considerazione di una controeccezione di diritto; la censura va correttamente veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte osserva che l'eventuale omessa pronuncia su una questione di diritto deve essere dedotta come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 4, comma 43, L. n. 183 del 2011

    Richiamato quale principio consolidato sull'esegesi della disciplina della prescrizione nei rapporti relativi alla tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è sufficiente quando rinvii ai precedenti di legittimità posti a fondamento della decisione.

  • art. 346 c.p.c.

    La difesa erariale si era limitata a riproporre un'eccezione assorbita in primo grado, non proponendo appello incidentale.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    Ai fini della determinazione del valore della causa si sommano capitale, interessi e rivalutazione monetaria.

  • art. 97 c.p.c.

    Nel caso di questione unica e comune a tutti gli appellanti è legittima la condanna solidale alle spese.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta infondatezza e insostenibilità del ricorso giustificano la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori fondati sulla tardiva attuazione di direttive UE in materia di scuole di specializzazione medica, la questione della prescrizione va valutata in relazione al momento in cui il danno si assume verificato, ossia durante la frequenza della scuola e non in base a successivi rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti dal danneggiato con il SSN.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare una questione giuridica o una controeccezione; se il tema riguarda l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione, la censura deve essere costruita come violazione dell'art. 112 c.p.c..
  • La motivazione della sentenza d'appello è sufficiente quando il giudice richiami la giurisprudenza di legittimità pertinente, senza necessità di ulteriori argomentazioni autonome.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che censuri una statuizione non effettivamente contenuta nella sentenza impugnata o che investa questioni rimaste assorbite dal rigetto su una distinta e pregiudiziale ragione di decisione.
  • In presenza di una questione comune a più appellanti, la condanna solidale alle spese è corretta; ai fini della liquidazione, il valore della causa si determina sulla domanda di maggior valore e, quando richiesto, si sommano capitale, interessi e rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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