Cassazione Civile, Ordinanza n. 05275/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare, la debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che avevano fissato la vendita e disposto la liberazione dell'immobile pignorato. Secondo la sua prospettazione, vi sarebbero state irregolarità nella individuazione del bene staggito, nella necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato, nella qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi anziché opposizione all'esecuzione, nella gestione della documentazione richiesta ex art. 567 c.p.c. e nell'intervento dell'ausiliario del giudice, nonché vizi nella costituzione di alcune parti e nella legittimazione di una società intervenuta o succeduta al creditore. La ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 615 e 102 c.p.c. per asserita necessità di litisconsorzio necessario e per la qualificazione della domanda; 2) nullità della CTU e violazione dell'art. 567, comma 3, c.p.c. per mancata o insufficiente produzione documentale del creditore e per l'illegittimo intervento dell'esperto stimatore; 3) violazione degli artt. 183, 182 e 91 c.p.c. per pretesi vizi di contumacia, di costituzione e di legittimazione processuale delle parti resistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso era esposto in modo lacunoso, con insufficiente indicazione degli atti processuali e della posizione dei soggetti coinvolti nella procedura esecutiva, con conseguente impossibilità di verificare il contraddittorio, l'ammissibilità e la fondatezza delle censure, anche alla luce dell'art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c. Nel merito, ha comunque osservato che: l'opposizione contro la regolarità dell'ordinanza di vendita non comporta litisconsorzio necessario con tutti i condomini; una deduzione di difetto di proprietà del bene pignorato da parte del debitore esecutato è, secondo consolidato orientamento, inammissibile; le censure sulla documentazione ex art. 567 c.p.c. e sull'attività dell'esperto stimatore erano non verificabili per difetto di specificità e, comunque, non decisive; le doglianze sulla contumacia, sulla tardività delle costituzioni e sulla legittimazione processuale di una delle società erano anch'esse non specificamente supportate e, in parte, infondate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con ulteriori conseguenze ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
È il rimedio corretto quando si contestano la regolarità e la legittimità degli atti del processo esecutivo, non il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
opposizione all'esecuzione
La Corte esclude che, nel caso esaminato, la domanda potesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione, poiché le censure attenevano agli atti esecutivi e non al diritto di procedere esecutivamente.
Non sussiste litisconsorzio necessario con tutti i condomini del fabbricato quando si contesta la regolarità dell'ordinanza di vendita o l'individuazione del bene pignorato.
La doglianza di ultrapetizione o omessa pronuncia non è scrutinabile in assenza di chiara indicazione degli atti e dell'oggetto effettivo dell'opposizione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La lacunosità dell'esposizione dei fatti e della posizione processuale delle parti può determinare inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente e riprodurre in modo adeguato gli atti processuali e i documenti sui quali si fondano le censure; in difetto, i motivi sono inammissibili.
documentazione ipotecaria e catastale
La Corte ribadisce che, nel processo esecutivo, il giudice può chiedere chiarimenti all'esperto stimatore sulla situazione urbanistica e catastale; le censure sull'integrazione documentale non sono esaminabili se non sorrette da specifica indicazione degli atti.
Le doglianze sulla mancata contumacia di una parte e sulla regolarità delle costituzioni non incidono automaticamente sulla validità del processo se non specificamente dimostrate e rilevanti.
La censura sulla regolarizzazione della costituzione o della rappresentanza processuale richiede puntuale indicazione del vizio e del relativo rilievo processuale.
Le contestazioni sulle spese di lite non hanno autonoma rilevanza se i motivi di impugnazione sono inammissibili o infondati.
Il debitore esecutato difetta di interesse ad agire per proporre opposizione all'esecuzione deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dopo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo immobiliare, l'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio appropriato per contestare la regolarità dell'ordinanza di vendita, dell'ordine di liberazione o di altri atti del giudice dell'esecuzione; non può essere trasformata in una contestazione del diritto a procedere in executivis se il nucleo delle doglianze riguarda soltanto vizi dell'atto.
- Il debitore esecutato non ha interesse ad agire per dedurre, come unico motivo di opposizione all'esecuzione, di non essere proprietario del bene pignorato; una tale doglianza non è idonea a fondare validamente l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
- La contestazione della regolarità della vendita o dell'individuazione del bene pignorato non comporta, di regola, litisconsorzio necessario con tutti i soggetti che condividono il fabbricato o il condominio, salvo che siano in discussione diritti di terzi estranei al processo esecutivo da far valere con l'opposizione di terzo.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una puntuale indicazione e trascrizione, almeno nei tratti rilevanti, degli atti processuali e dei documenti su cui si fondano i motivi di impugnazione; la mancata specificazione impedisce il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
- Nel processo esecutivo, l'esperto stimatore è ausiliario del giudice e può essere destinatario di richieste di chiarimento sulla situazione urbanistica e catastale degli immobili pignorati, ai fini di una vendita regolare e trasparente; le censure sulla sua attività vanno però articolate in modo specifico e verificabile.
- Le contestazioni relative alla tardività della costituzione, alla mancata dichiarazione di contumacia o alla legittimazione processuale di una parte devono essere dedotte con precise indicazioni degli atti e dei vizi denunciati; in mancanza, non sono scrutinabili in sede di legittimità.
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