Cassazione Penale, Sentenza n. 33570/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello del 21/04/2021 che ha confermato, in parte, la condanna per omicidio colposo commesso il 7/02/2014. Il ricorrente contestava: 1) la valutazione della velocita' del veicolo e la preferenza data al perito d'ufficio rispetto al consulente di parte; 2) l'individuazione del limite di velocita' nel tratto (50 km/h secondo i giudici, 90 km/h secondo il ricorrente); 3) la prevedibilita' e evitabilita' dell'investimento in ragione della condotta della vittima (vestita di scuro, sotto effetto di alcool, al centro della carreggiata) e l'assenza di tracce di frenata; 4) la percentuale di concorso di colpa attribuita alla vittima e la conseguente incidenza sulle circostanze favorevoli; 5) la ritenuta severita' della pena e la mancata valorizzazione di elementi favorevoli all'imputato (incensuratezza, risarcimento integrale, assenza di stupefacenti). Si chiedeva l'annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto che i motivi prospettati fossero in larga parte critiche di merito e riesame delle valutazioni probatorie gia' compiute dalle due precedenti giurisdizioni. Confermata la valutazione della velocita', la violazione delle norme del codice della strada e la responsabilita' per omicidio colposo; confermata la misura della responsabilita' concorrente della vittima (40%) e la congruita' del trattamento sanzionatorio adottato dai giudici di merito. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma (a carico). E' stata applicata motivazione semplificata in quanto la questione riguarda principi giuridici consolidati.
Norme richiamate
Norma richiamata come capo di imputazione (omicidio colposo). La Corte ha ritenuto integrati gli elementi della responsabilita' colposa in relazione alla guida in violazione della disciplina sulla circolazione stradale.
artt. 141, 142 e 191 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Richiamati per contestare le violazioni relative al limite di velocita', alla condotta di guida e ad elementi tecnici rilevanti (assenza di tracce di frenata, velocita' stimata). La Corte ha ritenuto provate le violazioni e le ha usate per delineare la colpa dell'imputato.
Richiamato in relazione alla contestazione sull'attribuzione di concorso di colpa della vittima. La Corte di merito ha valutato la condotta della vittima, ne ha riconosciuto una responsabilita' concorrente (40%), ma non tale da ribaltare la responsabilita' principale dell'imputato.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto congrua la modulazione della pena operata in appello, con applicazione di attenuanti equivalenti all'aggravante e sospensione condizionale.
Richiamato nella discussione sulle circostanze favorevoli e sfavorevoli. I giudici di merito hanno valutato gli elementi favorevoli all'imputato ma li hanno ritenuti gia' considerati e non idonei a modificare il bilancio sanzionatorio.
Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per giustificare l'uso della motivazione semplificata, essendo richiamati principi giuridici costanti e gia' affermati dalla giurisprudenza, rendendo superfluo un ampliamento della motivazione.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non sostituisce il riesame completo delle valutazioni di merito: le critiche che si limitano a rimettere in discussione la valutazione delle prove di fatto sono spesso inammissibili in cassazione, soprattutto davanti a decisioni conformi di due gradi
- Le contestazioni tecniche sulle risultanze peritali (es. calcolo velocita') devono evidenziare vizi procedurali o illogicita' manifeste nella motivazione del giudice; divergenze tra periti non garantiscono di per sé accoglimento del ricorso
- L'attribuzione del concorso di colpa della vittima incide sulla quantificazione del danno e della pena, ma non esclude la responsabilita' dell'investitore se resta provata la sua condotta colposa e la prevedibilita'/evitabilita' dell'evento
- La qualificazione del limite di velocita' e della tipologia stradale e' questione fattuale che richiede prova specifica; in assenza di elementi probatori nuovi, la ricostruzione dei giudici di merito prevale
- Elementi favorevoli all'imputato (incensuratezza, risarcimento, assenza di droghe) possono mitigare la pena, ma la loro valutazione e' rimessa al giudice di merito e non e' facilmente sindacabile in cassazione salvo profili di illogicita' o violazione di legge
- La motivazione semplificata e' ammissibile quando le questioni sollevate si riferiscono a principi giuridici consolidati e la Corte puo' richiamare precedenti senza sviluppare lunga argomentazione
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