Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42125/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen., per la mancata applicazione del termine a comparire previsto dall'art. 601 nella nuova formulazione: si contestava che all'imputata fosse stato accordato un termine di 20 giorni anziché quello di 40 giorni previsto dalla novella normativa, con riferimento agli appelli aventi decorrenza dal 30 dicembre 2022

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso infondato. Hanno risolto il contrasto giurisprudenziale ritenendo che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nella parte che fissa il termine a comparire in quarantа giorni, si applica soltanto agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. Per i ricorsi proposti anteriormente a tale data (e, in particolare, quelli introdotti entro i termini transitori previsti), continua ad applicarsi il previgente termine dilatorio di venti giorni in conseguenza della perdurante efficacia delle disposizioni "emergenziali" (art. 23-bis dl. n.137/2020) che sono state prorogate fino al 30 giugno 2024. Il Collegio ha dunque respinto la censura per inesistenza di applicabilità della norma novellata al caso concreto e ha enunciato il principio di diritto relativo alla decorrenza di operatività della nuova disciplina

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni; Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori

    La Corte ha rilevato che la novella aumenta il termine a 40 giorni ma la sua applicazione effettiva agli appelli dipende dalle disposizioni transitorie; la nuova disciplina si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1 luglio 2024

  • art. 34, comma 1, lett. g) d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Norma che ha novellato l'art. 601 introducendo il termine di 40 giorni; la sua portata sostanziale e la ratio sono state considerate legate alle nuove modalità di trattazione cartolare/partecipata

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie)

    Disposizione transitoria iniziale che rimetteva l'entrata in vigore di alcune parti della novella a termine successivo; le successive modifiche legislative hanno chiarito e prorogato l'operatività del regime emergenziale fino a specifici termini

  • art. 23-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Disciplina "emergenziale" del processo cartolare e della trattazione; la sua proroga ha determinato la permanenza del previgente termine di 20 giorni per gli appelli presentati entro i termini transitori

  • art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe 2023)

    Ha prorogato la portata transitoria disponendo che le disposizioni transitorie permanevano fino al 30 giugno 2024, con conseguente differimento dell'applicazione della nuova disciplina dell'art. 601 fino al 1 luglio 2024

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'enunciazione del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite circa la data di applicabilità della novella

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati nel motivo di ricorso in relazione alle nullità processuali connesse al termine a comparire; la Corte ha ribadito che la nullità derivante dal mancato rispetto del termine di comparizione è nullità generale "a regime intermedio" da eccepire entro i termini processuali

Massime di principio

  • In presenza di successione normativa che modifica termini processuali, va prioritariamente verificata la disciplina transitoria: il principio tempus regit actum si applica tenendo conto delle disposizioni transitorie esistenti
  • Se una disciplina novellata va a incidere su fasi organizzative (es. trattazione cartolare vs partecipata), il legislatore può differire l'entrata in vigore dell'intero pacchetto collegato; non si possono isolare parti della novella quando la ratio le collega funzionalmente
  • Le proroghe delle disposizioni "emergenziali" determinano la permanenza del previgente regime per le impugnazioni proposte entro i termini transitori (quindi il termine a comparire più breve resta applicabile fino alla scadenza della proroga)
  • La nullità per mancato rispetto del termine a comparire è una nullità generale "a regime intermedio" e deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., ossia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado
  • In caso di contrasto giurisprudenziale rilevante sulla decorrenza di una novella procedurale, il rimedio in Cassazione non è manifestamente infondato e può valere per ottenere chiarimento delle Sezioni Unite
  • Per interpretare le norme processuali il criterio letterale resta vincolante; l'uso di elementi interpretativi (relazione illustrativa, lavori parlamentari) ha valore sussidiario e non può sovrastare disposizioni transitorie esplicite

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.