Cassazione Civile, Ordinanza n. 35001/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un privato per violazione amministrativa prevista dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, per avere emesso assegni bancari senza provvista. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione e il Tribunale di Firenze accolse il ricorso, ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato che gli assegni fossero stati presentati in tempo utile per l'incasso e reputando inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la documentazione prodotta in appello dalla Prefettura. La Prefettura ricorse per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione è regolato dal rito del lavoro e che, pertanto, in appello si applica l'art. 437 c.p.c., che consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova se ritenuti indispensabili dal giudice; era quindi errato applicare il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 si applicano le norme del rito del lavoro, compreso l'art. 437 c.p.c., non espressamente derogato. Il Tribunale aveva invece applicato il divieto di nuove prove proprio dell'art. 345 c.p.c., omettendo di considerare la disciplina speciale del rito. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
individua la violazione amministrativa contestata, consistente nell'emissione di assegni bancari senza provvista.
nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione rende applicabili le norme del rito del lavoro.
nel rito del lavoro consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello se ritenuti indispensabili ai fini della decisione.
non è la norma applicabile al rito di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per disciplinare l'ammissibilità di nuove prove in appello.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dal d.lgs. n. 150 del 2011 si applica il rito del lavoro, con conseguente applicazione delle relative regole sulle prove in appello.
- L'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello va valutata secondo l'art. 437 c.p.c. e non secondo il divieto generale dell'art. 345 c.p.c., quando la controversia è soggetta al rito del lavoro.
- Se il giudice di merito applica una norma processuale non pertinente al rito speciale, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio.
- La questione dell'indispensabilità delle nuove prove è rimessa al giudice di merito, ma deve essere esaminata alla luce della corretta disciplina processuale applicabile al caso concreto.
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