Cassazione Penale, Sentenza n. 03847/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida del GIP che aveva confermato il provvedimento del Questore (divieto di accesso e l'obbligo, per 8 anni, di presentarsi presso la Questura di Cosenza 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti dopo la fine di ogni partita del Catanzaro). Denuncia violazione di legge e vizio della motivazione per compressione del diritto di difesa, omissione di valutazione della memoria difensiva che contestava i presupposti per la misura ex art. 6 L. citata, e carenza di motivazione specifica circa la necessità e la durata (8 anni) dell'obbligo di doppia presentazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intempestività: la convalida è del 08/02/2025 e il ricorso è stato depositato il 09/04/2025, oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione. La Corte ha rilevato che la successiva rettifica materiale del 19/02/2025 non riapre i termini di impugnazione dell'ordinanza originaria (eventuale rimedio: impugnare separatamente il provvedimento di correzione). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3
Attribuisce la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida adottata dal GIP; la Corte ricorda che il rimedio di cassazione è quello esperibile ma soggetto a termini di impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 1, lett. a
Stabilisce che il termine per impugnare i provvedimenti adottati in camera di consiglio è di quindici giorni dalla notificazione; la Corte lo applica per dichiarare l'intempestività del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 130
Consente la rettifica di errori materiali nelle decisioni; la Corte chiarisce che la rettifica materiale non rinnova né riapre il termine per proporre l'impugnazione dell'atto originario.
Codice di procedura penale, art. 127
Fornisce la disciplina dell'impugnazione del provvedimento di correzione: chi si ritiene leso dalla rettifica può impugnare specificamente la correzione, limitatamente a quanto modificato.
Codice di procedura penale, art. 616
Attribuisce alla Corte la possibilità di porre a carico dell'inammissibile le spese del procedimento; la norma è richiamata per la condanna alle spese.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende e alla valutazione della presenza di responsabilità o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza di convalida del GIP deve essere proposto entro 15 giorni dalla notificazione: la tempestività è requisito preliminare e perentorio per l'ammissibilità.
- La rettifica di un errore materiale (art. 130 c.p.p.) non produce la riapertura dei termini di impugnazione dell'atto originario; chi si ritiene pregiudicato dalla rettifica deve impugnare separatamente il provvedimento di correzione.
- Anche se si deducono vizi di motivazione o violazioni del diritto di difesa, tali ragioni non eliminano l'obbligo di rispettare i termini di impugnazione: la mancata tempestività comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e, se è ravvisabile una responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, essere tenuto al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi necessario curare la regolarità e la tempestività dell'impugnazione.
- Per contestare specifiche rettifiche formali o errori materiali è opportuno proporre un ricorso autonomo limitato alla correzione, anziché ritenere che la correzione riapra termini già decorso.
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