Cassazione Penale, Sentenza n. 20521/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce violazione di legge per omissione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. in relazione al furto contestato al capo 4. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità per quattro furti (capi 1-4) e individuato come reato più grave quello del capo 2, ma nel calcolo della continuazione ha computato l'aumento soltanto con riguardo ai capi 1 e 3, escludendo il capo 4 nonostante dalle stesse motivazioni risultino elementi (omogeneità delle modalità, contiguità spazio-temporale) che giustificano l'applicazione dell'aumento per la continuazione anche per quel capo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha rilevato l'omissione dell'aumento ex art. 81 cod. pen. per il capo 4 e l'assenza di motivazione che escludesse l'incidenza di quel reato nel calcolo della continuazione. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione del Tribunale per nuovo esame della determinazione della pena (computo della continuazione incluso il capo 4).
Norme richiamate
art. 81, ultime commi, codice penale (aumento di pena per la continuazione)
La norma impone che, una volta individuata la continuazione, l'aumento di pena debba tener conto di tutti i reati che ne fanno parte; l'omissione di calcolare l'aumento rispetto a un reato riconosciuto e motivatamente ricondotto alla stessa fattispecie di continuazione costituisce violazione di legge.
art. 625 cod. pen. (richiamato per l'aggravante)
art. 625, primo comma, n.4, cod. pen. (citato nel provvedimento come aggravante del furto con strappo)
Nel provvedimento il capo ritenuto più grave è stato qualificato con richiamo a tale norma; la Corte usa tale qualificazione per stabilire la pena base da cui poi calcolare gli aumenti e le riduzioni.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di specificazione del motivo in cassazione)
Consente di enunciare il motivo nei limiti richiesti per il ricorso in cassazione; qui il ricorso è stato ammesso e valutato nei limiti di tale disciplina.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Norma citata in relazione alla trasmissione alle parti delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; principio procedurale relativo agli atti trasmessi alla Corte.
Giurisprudenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Richiamata per i criteri di riconoscimento della continuazione: occorre valutare omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati; la mera presenza di qualche indicatore non è sufficiente se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Se il giudice riconosce più reati con modalità omogenee e contiguità spazio-temporale, di norma tali reati concorrono alla continuazione e devono essere conteggiati nell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.
- L'omissione nel calcolo dell'aumento per la continuazione, quando dal testo emerge che il reato escluso presenta gli stessi indicatori degli altri, configura vizio di motivazione e di diritto e può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Il giudice che esclude un reato dal computo della continuazione deve motivare esplicitamente le ragioni che fanno ritenere quel comportamento estemporaneo o non riconducibile alla stessa serie criminosa; senza motivazione l'esclusione è illegittima.
- In sede di calcolo della pena si devono seguire le fasi: individuazione del reato più grave e relativa pena base, applicazione delle circostanze (attenuanti/agggravanti), calcolo dell'aumento per continuazione comprensivo di tutti i reati rilevanti, poi applicazione delle riduzioni previste (es. rito abbreviato).
- La Cassazione, quando riscontra errore solo nel trattamento sanzionatorio, annulla spesso limitatamente a quel punto e rinvia per nuovo esame senza rimettere in discussione la dichiarazione di responsabilità.
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