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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26065/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2014, emesso per omessa presentazione delle dichiarazioni e concernente IVA, IRPEF e IRAP. L'Amministrazione aveva ricostruito i compensi percepiti come make up artist sulla base dei modelli 770 presentati dalle imprese committenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva parzialmente accolto l'appello, annullando l'accertamento limitatamente all'IRAP per mancata prova dell'autonoma organizzazione, e confermando per il resto la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione del principio di non contestazione quanto alla documentazione prodotta per dimostrare i costi; 2) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo, almeno con riferimento all'IVA, e contraddittorietà della motivazione sulla prova di resistenza; 3) violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, trattandosi di accertamento induttivo puro, dovessero essere riconosciuti anche forfettariamente i costi; 4) omessa pronuncia sulla buona fede e sulla non applicabilità delle sanzioni, in particolare per forza maggiore connessa alle gravi condizioni di salute documentate; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale dell'appello.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il quarto motivo, limitatamente alla mancata valutazione della dedotta causa di non punibilità per forza maggiore. La sentenza d'appello aveva considerato la sussistenza delle violazioni, ma non aveva esaminato se le gravi condizioni di salute allegate e documentate potessero escludere la punibilità ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997. Ha rigettato i primi tre motivi: il principio di non contestazione riguarda i fatti storici, non la valutazione della documentazione, e la prova dei costi era stata apprezzata nel merito come non univocamente riferibile a spese professionali; per il contraddittorio, rilevante nel caso soprattutto per l'IVA, il giudice di merito aveva svolto la prova di resistenza e la valutazione non risultava affetta da vizio motivazionale; inoltre l'accertamento, fondato sui modelli 770 dei committenti, era analitico e non consentiva la deduzione forfettaria dei costi propria dell'accertamento induttivo. Ha ritenuto assorbito il quinto motivo sulle spese. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al profilo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché valuti la dedotta forza maggiore alla luce dei fatti e della documentazione medica e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione operaanche nell’ambito del processo tributario, sia pure compatibilmente con lepeculiarità che lo caratterizzano (Cass. n. 2196/2015; Cass. n.12287/2018), ma lo stesso deve riguardare esclusivamente fatti storici enon la valutazione di documenti, in relazione alla quale, invece, non puòoperare (Cass. n. 6172/2020; Cass. n. 35037/2021), trovandoapplicazione il principio del libero apprezzamento da parte del Giudice (art.116 c.p.c.).

    Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma riguarda fatti storici allegati e non la valutazione dei documenti, rimessa al libero apprezzamento del giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    il principio di non contestazione operaanche nell’ambito del processo tributario, sia pure compatibilmente con lepeculiarità che lo caratterizzano (Cass. n. 2196/2015; Cass. n.12287/2018), ma lo stesso deve riguardare esclusivamente fatti storici enon la valutazione di documenti, in relazione alla quale, invece, non puòoperare (Cass. n. 6172/2020; Cass. n. 35037/2021), trovandoapplicazione il principio del libero apprezzamento da parte del Giudice (art.116 c.p.c.).

    La valutazione dell'idoneità e del valore probatorio dei documenti spetta al giudice secondo il principio del libero apprezzamento.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    L’omessa presentazione della dichiarazione non dà necessariamente luogoad un accertamento di tipo induttivo - benché ciò avvenga di regola – dalmomento che esso può fondarsi anche soltanto su dati e notizie raccoltidall’Amministrazione.

    L'accertamento d'ufficio conseguente all'omessa dichiarazione non è necessariamente induttivo: può fondarsi su dati documentali raccolti dall'Amministrazione e assumere natura analitica.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997

    La CGT si è infatti limitata adaffermare che sussistevano le violazioni per le quali era stata applicata lasanzione, ma non ha considerato la possibilità che queste non fosseropunibili per cause di forza maggiore; ciò benché il contribuente avessededotto sia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 10-11), sia nel ricorso in appello (pagg. 21 e 22) che tali cause di forzamaggiore erano, a suo avviso, ravvisabili nelle gravi condizioni di salutedel contribuente in relazione alle quali aveva depositato documentazionemedica.

    La deduzione di una causa di forza maggiore idonea a escludere la punibilità delle violazioni sanzionate deve essere specificamente valutata dal giudice, tenendo conto dei fatti allegati e della documentazione prodotta.

  • art. 92 c.p.c.

    Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento di quelloprecedente che comporterà la necessità per il giudice del rinvio diprovvedere sulle spese del giudizio in base all’esito complessivo dellacontroversia.

    La statuizione sulle spese è rimessa al giudice del rinvio, che dovrà rideterminarle in base all'esito complessivo della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Quanto al secondo profilo, il motivo è fondato con riguardo allaquestione della causa di non punibilità.

    La Corte accoglie il motivo processuale relativo alla mancata considerazione della causa di non punibilità dedotta, disponendo la cassazione con rinvio limitatamente a tale profilo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il principio di non contestazione può riguardare i fatti storici allegati, ma non vincola il giudice nella valutazione dell'idoneità o del significato probatorio dei documenti, che resta affidata al suo libero apprezzamento.
  • La censura in cassazione relativa all'operatività del principio di non contestazione richiede una puntuale indicazione degli atti e delle allegazioni interessate; la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice, salvo i limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza della motivazione.
  • Per i tributi armonizzati, nel regime applicabile prima dell'introduzione dell'art. 6-bis della legge 212/2000, la violazione del contraddittorio preventivo comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente espone concretamente gli elementi che avrebbe potuto far valere e la loro idoneità, valutata ex ante, a incidere sull'esito dell'accertamento; tale valutazione di merito è censurabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione non comporta necessariamente un accertamento induttivo: se la ricostruzione del reddito si fonda esclusivamente su dati documentali specifici, l'accertamento può essere analitico e non consente, per ciò solo, la determinazione forfettaria dei costi prevista per ipotesi di accertamento induttivo.
  • Quando il contribuente deduce che le violazioni tributarie sanzionate non sono punibili per forza maggiore e produce documentazione a sostegno, il giudice deve esaminare specificamente tale causa di non punibilità; la sola constatazione della violazione non esaurisce la decisione sulla punibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

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