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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22184 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro nel 2000 sull'incentivo alle dimissioni. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva dichiarato contraria al diritto dell'Unione la disciplina italiana dell'aliquota ridotta applicabile in base a soglie di età differenti per uomini e donne. L'istanza di rimborso era stata presentata il 5 maggio 2009. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che essa fosse tardiva, poiché il termine di decadenza quadriennale decorreva dalla ritenuta effettuata nel 2000 e non dalla pubblicazione della sentenza europea nel 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, anche quando la norma impositiva venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. L'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di giustizia non riapre i rapporti ormai esauriti per intervenuta decadenza. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata respinta la domanda originaria di rimborso del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, poi art. 19, comma 4-bis del nuovo TUIR

    Era prevista un'aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate ai lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini.

    La disciplina nazionale agevolava fiscalmente gli incentivi alle dimissioni sulla base di soglie anagrafiche differenziate per sesso; tale differenziazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE

    La direttiva è stata richiamata quale parametro europeo di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro; la disciplina italiana è stata dichiarata incompatibile con essa dalla Corte di giustizia.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani

    La sentenza ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che applicava l'aliquota ridotta sulla base di soglie di età diverse per uomini e donne, ma non ha eliminato il termine nazionale di decadenza già maturato per chiedere il rimborso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta. Il termine opera anche quando il pagamento si basi su una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 2014

    L'efficacia retroattiva delle pronunce che accertano l'illegittimità di una norma, comprese le sentenze della Corte di giustizia incompatibili con il diritto dell'Unione, incontra il limite dei rapporti esauriti per prescrizione o decadenza, a tutela della certezza del diritto.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un tributo o di una ritenuta, il termine di decadenza previsto dalla legge decorre normalmente dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla successiva pronuncia giudiziaria che dichiari illegittima la norma applicata.
  • Una successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea può imporre la disapplicazione della norma nazionale incompatibile, ma non riapre automaticamente i rapporti già definitivamente esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione.
  • La pubblicazione di una sentenza europea non determina, di regola, la decorrenza di un nuovo termine per il rimborso, salvo che una specifica norma preveda espressamente tale effetto.
  • Per valutare la rimborsabilità di un'imposta occorre verificare tempestivamente la data del versamento o della ritenuta e il termine decadenziale applicabile, anche se l'illegittimità della normativa viene accertata solo in un momento successivo.
  • La certezza dei rapporti giuridici costituisce un limite all'efficacia retroattiva delle decisioni che eliminano o disapplicano una norma fiscale.

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